Senior Member
*
- Group
- Administrator
- Posts
- 13,197
- Status
- Offline
|
|
Pag. 1 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118 Allegato parte integrante ALLEGATO DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E LE MODALITÀ DI ASSUNZIONE DI PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO, AUSILIARIO (A.T.A.) E ASSISTENTE EDUCATORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. ANNO SCOLASTICO 2012/2013 NORME DI RIFERIMENTO - Contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale della Provincia autonoma di Trento di data 17 ottobre 2003, e successive modifiche ed integrazioni; - Ordinamento Professionale del relativo personale sottoscritto in data 10.11.2004, e successive modifiche ed integrazioni; - Accordo stralcio del CCPL 1998-2001 relativo alla effettuazione del corso di formazione per i segretari scolastici, sottoscritto in data 8.8.2000; - l’intesa relativa ai posti accantonati per le progressioni verticali del personale ATA negli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 e per la fissazione dei criteri di distribuzione dei posti vacanti tra accesso dall’esterno e progressioni verticali per l’anno scolastico 2012/2013 di data 23 maggio 2012; - il combinato disposto dell’art. 63, commi 1 e 2 bis, della legge provinciale 03/04/1997, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 16 della legge provinciale 27/12/2011 n. 18, per quanto concerne il limite della spesa complessiva del personale del comparto scuola per gli anni 2012 e 2013; - articolo 19 della legge provinciale 29 ottobre 2010 n. 22 di modifica dell’articolo 37 della legge sul personale della Provincia n. 7/1997 riguardante le progressioni verticali; - decreto del Presidente della Provincia 12 giugno 2006, n. 11 – 64/Leg “Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (A.T.A) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali” ed in particolare l’articolo 37; - legge n. 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e legge n. 104/1992(assistenza all’handicap) come modificata dalla legge 183/2010; Pag. 2 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118 - articolo 49 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 riguardo le competenze del Sorastant dell’istituzione scolastica e formativa ladina in ordine alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale non docente della scuola ladina (per le cui modalità di assunzione del personale ATA, si rinvia al punto III (Modalita' Organizzative sull'assunzione di personale A.T.A. a tempo determinato presso L’istituto Comprensivo Ladino Di Fassa). - articoli 29 e 32 della legge provinciale 19 giugno 2008 n. 6 (Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche); - articolo 58 della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 con cui è stato sospeso, per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, l'aggiornamento quadriennale delle graduatorie di prima e di seconda fascia nonché delle relative graduatorie d'istituto per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato dei collaboratori scolastici, disponendo pertanto che, per le assunzioni di questo personale negli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, la Provincia continui a utilizzare le graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della legge; - L.P. 15 marzo 2005, n. 5, art. 15, comma 3 e delibera della Giunta provinciale n. 708 del 30.3.2001 (assistenti educatori); SEZIONE I ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 1. CRITERI GENERALI PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI A TEMPO INDETERMINATO Sono suscettibili di copertura a tempo indeterminato i posti che risultano vacanti e disponibili nelle diverse figure professionali in relazione al fabbisogno determinato per l’anno scolastico 2012/2013, fino a concorrenza del 100% del complesso dei posti di fabbisogno per la figura professionale di Funzionario amministrativo scolastico e fino a concorrenza del 97% per le altre figure professionali. La copertura verrà effettuata a seguito della mobilità annuale, salvo in ogni caso il limite della dotazione complessiva di personale del comparto e delle singole figure professionali, come da deliberazione n. 1896 del 30 luglio 2009, e sempre che sussistano pertinenti graduatorie utili per le assunzioni a tempo indeterminato. In base all’intesa sopra richiamata di data 23 maggio 2012 e tenutosi conto del superamento di quanto disposto dall’articolo 4 dell’Ordinamento professionale di data 10/11/2004 e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 19 della legge provinciale 29 ottobre 2010 n. 22 l’Amministrazione, nel rispetto dei limiti per le assunzioni a tempo indeterminato stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1896 di data 30 luglio 2009, relativamente ai posti che si renderanno disponibili nel corso dell’anno scolastico 2011/2012 per l’anno scolastico 2012/2013, stabilisce che: Pag. 3 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118 - per la figura di Funzionario amministrativo scolastico tutti i posti che si renderanno disponibili, saranno interamente destinati all’accesso dall’esterno. - per le figure di Assistente amministrativo scolastico, Assistente di laboratorio scolastico, Assistente bibliotecario, Coadiutore amministrativo scolastico il 50 % dei posti disponibili è coperto mediante progressione verticale dalla categoria immediatamente inferiore, il 50 % dei posti e l’eventuale posto dispari residuo è destinato all’accesso dall’esterno. Peraltro, per tutte le figure professionali sopra richiamate, i posti annualmente destinati alle progressioni verticali ma non assegnati per assenza od insufficienza delle relative graduatorie saranno destinati all’accesso dall’esterno mediante escussione delle relative graduatorie di concorso pubblico, se presenti. Inoltre, in base all’intesa sopra richiamata di data 23 maggio 2012 con riferimento ai posti accantonati per le progressioni verticali per gli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 e non conferiti si stabilisce che, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1896 di data 30 luglio 2009: : - per la figura di Funzionario amministrativo scolastico 3 dei posti accantonati per le progressioni verticali sono destinati all’accesso dall’esterno; - per la figura di Assistente di laboratorio scolastico i posti accantonati per le progressioni verticali sono destinati all’accesso dall’esterno; - per la figura di Assistente amministrativo scolastico i posti accantonati per le progressioni verticali sono destinati all’accesso dall’esterno. I posti vacanti e disponibili al 1° settembre 2012, non coperti con personale a tempo indeterminato, saranno conferiti provvisoriamente secondo quanto previsto nella Sezione II (Modalita’ organizzative delle assunzioni di personale a tempo determinato). Sulla base dei posti di fabbisogno delle istituzioni scolastiche e formative come stabiliti dal Servizio istruzione i contingenti di personale da assumere, con riferimento alle singole figure professionali, sarà determinato con proprio provvedimento da parte del Dirigente del Servizio amministrazione e attività di supporto. La copertura dei posti può avvenire anche a tempo parziale, se sussistono le condizioni previste dalla relativa normativa. Non possono essere assunti dipendenti che abbiano raggiunto i limiti di età per la permanenza in servizio presso la pubblica amministrazione come previsto dalla normativa vigente. Il contingente delle assunzioni a tempo indeterminato è stabilito tassativamente nel rispetto dei limiti di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1896 di data 30 luglio 2009. Pag. 4 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118 Per la copertura dei posti mediante assunzioni a tempo indeterminato si attingerà, con riferimento alle singole figure professionali: a) Funzionario amministrativo scolastico (cat. D). Per la copertura dei posti vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2012/2013, si attinge: - prioritariamente dalla graduatoria permanente interna di riqualificazione di cui all’art. 4, comma 3, del pertinente accordo stralcio (segretari scolastici) di data 08.08.2000; ai candidati convocati vanno offerti tutti i posti disponibili; - per tutti i posti residui dopo lo scorrimento della graduatoria permanente interna di riqualificazione, dalla graduatoria degli idonei per il profilo di Funzionario amministrativo scolastico approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1004 del 30/04/2009 come aggiornata ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1282 di data 17 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni; Negli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 sono stati accantonati 6 posti (di cui 2 all’Istituto comprensivo Ladino di Fassa) per le progressioni verticali ai sensi di quanto stabilito da ultimo dalla determinazione del Dirigente del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione n. 180 di data 28 luglio 2011. In base all’intesa sopra citata di data 23 maggio 2012 3 di tali posti saranno assegnati all’accesso dall’esterno, attingendo dalla graduatoria permanente del 2000 e successivamente dalla graduatoria degli idonei per il profilo di Funzionario amministrativo scolastico approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1004 del 30/04/2009 e successive modifiche ed integrazioni. b) Assistente amministrativo scolastico (cat. C). Per la copertura dei posti vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2012/2013, si attinge dalla graduatoria degli idonei per il profilo di Assistente amministrativo scolastico, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1308 di data 4 giugno 2010 come aggiornata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1235 dd. 15 giugno 2012. Negli anni scolastici precedenti sono stati accantonati 6 posti in quanto destinati alle progressioni verticali ai sensi di quanto stabilito da ultimo dalla determinazione del Dirigente del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione n. 180 di data 28 luglio 2011. In base all’intesa sopra citata, e nel rispetto dei limiti della deliberazione della Giunta provinciale n. 1896 di data 30 luglio 2009, tali posti saranno assegnati all’accesso dall’esterno, attingendo dalla graduatoria degli idonei per il profilo di Assistente amministrativo scolastico, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1308 di data 4 giugno 2010 e successive modifiche ed integrazioni. I posti che, relativamente all’anno scolastico 2012/2013, sarebbero destinati alle progressioni verticali non possono venire assegnati per assenza delle relative graduatorie e pertanto sono destinati all’accesso dall’esterno mediante escussione delle relative graduatorie di concorso pubblico. Pag. 5 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118 c) Assistente di laboratorio scolastico (cat.C). Per la copertura dei posti vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2012/2013, si attinge con riferimento alle singole aree: - dalla graduatoria degli idonei per il profilo di Assistente di laboratorio scolastico Categoria C approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1334 di data 5 giugno 2009, e successive modifiche ed integrazioni, come aggiornata ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1281 di data 17 giugno 2011; Negli anni precedenti sono stati accantonati 33 posti per le progressioni verticali con la seguente distribuzione tra le aree: 22 posti Area informatica (di cui 1 all’Istituto comprensivo Ladino di Fassa), 2 posti Area chimica, 1 posto Area edile, 2 posti Area elettronica ed elettrotecnica, 2 posti Area fisica, 1 posto Area meccanica, 3 posti Area scienze naturali, ai sensi di quanto stabilito dalla determinazione del Dirigente del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione n. 180 di data 28 luglio 2011. In base all’intesa sopra citata, e nel rispetto dei limiti della deliberazione della Giunta provinciale n. 1896 di data 30 luglio 2009, tali posti saranno assegnati all’accesso dall’esterno, attingendo dalla graduatoria degli idonei per il profilo di Assistente di laboratorio scolastico, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1334 di data 5 giugno 2009, e successive modifiche ed integrazioni, come aggiornata ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1281 di data 17 giugno 2011; I posti che, relativamente all’anno scolastico 2012/2013, sarebbero destinati alle progressioni verticali non possono venire assegnati per assenza delle relative graduatorie e pertanto sono destinati all’accesso dall’esterno mediante escussione delle relative graduatorie di concorso pubblico, se presenti. Lo scorrimento delle graduatorie relative alle singole aree avverrà iniziando dall’area con il minor numero di posti da assegnarsi per poi passare via via a quelle con numero maggiore. Nel caso di inserimento in più aree, la rinuncia al posto offerto in un’area comporta il depennamento solo dall’area per la quale si rinuncia al posto ma non dalle altre. Se invece il candidato accetta il posto in un’ area non può poi successivamente optare per altra area. Il candidato che scelga un istituzione scolastica o formativa facente parte di un presidio informatico accetta di svolgere la propria attività lavorativa anche nelle altre istituzioni scolastiche facenti parte del presidio stesso, secondo quanto opportunamente specificato nel contratto individuale. d) Coadiutore amministrativo scolastico (cat. B). Per la copertura dei posti vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2012/2013, si attinge: per il 50 % dei posti oltre all’eventuale posto dispari residuo dalla graduatoria degli idonei per il profilo di Coadiutore amministrativo scolastico, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1477 di data 7 luglio 2011; il restante 50 % dei posti viene destinato alle progressioni verticali dalla graduatoria della progressione verticale approvata con determinazione del Pag. 6 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118 Dirigente del Servizio amministrazione e attività di supporto n. 91 di data 6 maggio 2011; I posti annualmente destinati alle progressioni verticali ma non assegnati per assenza od insufficienza delle relative graduatorie saranno destinati all’accesso dall’esterno mediante escussione delle relative graduatorie di concorso pubblico, se presenti. e) Collaboratore scolastico (cat. A). Non sussistono graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato. f) Assistente bibliotecario (cat. C). Nelle more della ridefinizione di un fabbisogno organico relativo a questa figura professionale, che sia in linea con i criteri dettati con deliberazione n. 6720 del 4 agosto 1995 per le biblioteche scolastiche e del relativo assetto, non è prevista per il prossimo anno scolastico 2012-2013 la copertura a tempo indeterminato dei posti individuati come vacanti. I relativi posti sono suscettibili di copertura transitoria mediante incarico/utilizzo provvisorio di personale dipendente di figura professionale compatibile ovvero mediante incarico professionale esterno. g) Assistente educatore (cat. C) Il fabbisogno provinciale complessivo in termini di monte ore viene coperto da personale assistente educatore provinciale e da personale dipendente da enti convenzionati presenti sul territorio. Non sussistono graduatorie provinciali utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato 2. MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO A) Al fine di improntare l’attività amministrativa a criteri di semplificazione, economicità, efficacia, e trasparenza le assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA stabilite annualmente dalla Giunta provinciale a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 seguiranno le seguenti modalità: - pubblicazione sul sito istituzionale (www.vivoscuola.it Personale ATA/assunzioni) dei contingenti dei posti relativi alle nomine a tempo indeterminato suddivisi tra le distinte figure professionali; - pubblicazione dell’elenco nominativo (cognome, nome, luogo e data di nascita) del personale aspirante individuato quale destinatario di proposta di assunzione a tempo indeterminato quale avente diritto e eccedente, distinti per figura professionale unitamente al calendario delle relative operazioni, che vale come avviso di convocazione; In presenza di due o più posti disponibili da coprire, le singole sedi di servizio sono assegnate a scelta degli interessati effettuata secondo ordine di graduatoria. Ove necessario in relazione alla pluralità del numero di posti da assegnare, la scelta viene effettuata in sede di convocazione assembleare. Pag. 7 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118 Nell’avviso di convocazione sarà data comunicazione in merito alla documentazione di rito da presentare e verrà fissato il termine entro cui la stessa dovrà essere presentata. I contratti individuali saranno firmati, per l’Amministrazione dal Dirigente del Servizio amministrazione e attività di supporto o da suo delegato e dall'aspirante accettante, o da suo delegato (non sono consentite deleghe al Dirigente del Servizio amministrazione e attività di supporto). B) Al fine della scelta di sede si procederà alla pubblicazione all’Albo del Servizio amministrazione e attività di supporto, nonché sul sito istituzionale (www.vivoscuola.it Personale ATA/assunzioni) dell'elenco dei posti disponibili, almeno 24 ore prima dell’inizio delle convocazioni. C) Le convocazioni sono fatte in numero superiore al numero dei posti da conferire per il caso di eventuali rinunce e, comunque, la convocazione non costituisce diritto alla assunzione, se essa non spetta. D) Non acquisiscono il diritto al conferimento di incarichi a tempo indeterminato, e vengono depennati definitivamente dalle relative graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato, gli aspiranti convocati che: - sono assenti alle operazioni di scelta di sede; - non accettano l'assunzione o non sottoscrivono il contratto; - non assumono servizio, senza giustificato motivo, entro i termini stabiliti; - dopo aver assunto servizio, lo abbandonano. E) L'assunzione ha decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva assunzione del servizio. Le aspiranti che non possono assumere servizio perché si trovano in periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro ai sensi del T.U. delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità (D. Lgs. 26.3.2001, n. 151), hanno diritto alla corresponsione del trattamento economico a partire dalla data di assunzione. F) Spetta la priorità nella scelta della sede a favore degli aspiranti, rientranti per ordine di graduatoria nel contingente da assumere, beneficiari del pertinente diritto riconosciuto a norma degli articoli 21 e 33 della legge n. 104 /1992 come modificata dalla legge 183/2010. Per coloro che rientrano nella fattispecie di cui all’articolo 33 comma 5 (assistenza a persone disabili) il diritto di scelta riguarda la sede più vicina al domicilio della persona da assistere. G) In presenza di aspiranti beneficiari della disciplina di favore riservata ai disabili, ai sensi della legge 12.3.1999, n. 68 inclusi nella rispettiva graduatoria ed entro i limiti della disponibilità delle quote di riserva, sono accantonati a loro favore i posti in numero corrispondente e gli stessi sono chiamati a scegliere la sede secondo ordine di graduatoria. In ogni caso i posti da destinare alle categorie protette non potranno superare il 50 % del totale dei posti che verranno assegnati. H) Le assegnazioni del personale Assistente educatore sono effettuate, di norma, nel rispetto dell’esigenza prioritaria della continuità sullo stesso alunno, ai sensi dell’art. 4, comma 3 dell’allegato D del pertinente CCPL 2002-2005. Pag. 8 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118 SEZIONE II ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 1. CRITERI GENERALI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO Non possono essere assunti dipendenti che abbiano raggiunto i limiti di età per la permanenza in servizio presso la pubblica amministrazione come previsto dalla normativa vigente. 1.1 INCARICHI ANNUALI PERSONALE A.T.A. A) Gli incarichi annuali sono conferiti, a cura del Servizio amministrazione e attività di supporto, sui posti di fabbisogno di diritto eventualmente non coperti con personale di ruolo, nonché sui posti comunque disponibili per l’intero anno scolastico (utilizzi, comandi, ecc.), compresi i posti orari purché pari o superiori a 18 ore e con l’opzione, ove possibile, di accorpamento di detti posti orari su 2 scuole per la sola figura professionale di Assistente di laboratorio scolastico, se previamente stabilito in sede di definizione dell’organico. B) Tali incarichi saranno assegnati, come di seguito specificato per ogni singola figura professionale: • Funzionari amministrativi scolastici – nell’ordine: - dalla graduatoria permanente interna di riqualificazione di cui all’art. 4, comma 3, del pertinente accordo stralcio (segretari scolastici) di data 08.08.2000, per assegnazione degli incarichi annuali ex articolo 19 dell’Accordo di data 7 agosto 2007; - dalla graduatoria degli idonei per il profilo di Funzionario amministrativo scolastico approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1004 del 30/04/2009, come aggiornata ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1282 di data 17 giugno 2011 come modificata dalla deliberazione n. 1476 di data 7 luglio 2011; - dalla graduatoria preselettiva per titoli definitiva per il profilo di Funzionario amministrativo scolastico approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 3190 del 12/12/2008 e successive modifiche ed integrazioni; • Assistenti amministrativi scolastici nell’ordine: Pag. 9 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118 - dalla graduatoria degli idonei per il profilo di Assistente amministrativo scolastico approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1308 di data 4 giugno 2010 come aggiornata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1235 di data 15 giugno 2012; - dalla graduatoria preselettiva per titoli definitiva per il profilo di Assistente amministrativo scolastico approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 337 di data 26 febbraio 2010; • Assistenti di laboratorio scolastico – nell’ordine, con riferimento alle singole aree: - dalla graduatoria degli idonei per il profilo di Assistente di laboratorio scolastico approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1334 di data 5 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni e come aggiornata ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1281 di data 17 giugno 2011; - dalla graduatoria preselettiva per titoli definitiva per il profilo di Assistente di laboratorio scolastico approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 250 del 13/02/2009 e modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1335 di data 5 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni; Lo scorrimento delle graduatorie relative alle singole aree avverrà iniziando dall’area con il minor numero di posti da assegnarsi per poi passare via via a quelle con numero maggiore. Nel caso di inserimento in più aree, la rinuncia al posto offerto in un’area comporta il depennamento, al fine dell’assegnazione degli incarichi annuali, solo dall’area per la quale si rinuncia al posto ma non dalle altre. Se invece il candidato accetta il posto in un’ area non può poi successivamente optare per altra area, se non al fine di completare il proprio orario a tempo pieno, nella stessa istituzione scolastica. Pertanto è ammissibile che un candidato che abbia già stipulato un contratto a tempo ridotto per un’area, possa, se utilmente collocato in graduatoria di altra area, stipulare, ai fini del completamento d’orario nella medesima istituzione scolastica, altro contratto per un’area diversa. Il completamento sarà possibile solo se sono già disponibili spezzoni di ore e non attraverso il frazionamento di posti interi. Il candidato che scelga un’istituzione scolastica o formativa facente parte di un presidio informatico accetta di svolgere la propria attività lavorativa anche nelle altre sedi del presidio stesso, secondo quanto opportunamente specificato nel contratto individuale. • Coadiutori amministrativi scolastici – nell’ordine: - dalla graduatoria degli idonei per il profilo di Coadiutore amministrativo scolastico approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1477 di data 7 luglio 2011; Pag. 10 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118 - dalla graduatoria preselettiva per titoli definitiva per il profilo di Coadiutore amministrativo scolastico approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 424 del 11/03/2011 e successive modifiche ed integrazioni; Il candidato che scelga un’istituzione scolastica o formativa facente parte di un presidio informatico accetta di svolgere la propria attività lavorativa anche nelle altre sedi del presidio stesso, secondo quanto opportunamente specificato nel contratto individuale. • Collaboratori scolastici: - dalla graduatoria provinciale di seconda fascia per la figura professionale di Collaboratore scolastico approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 74 di data 25 gennaio 2008 come integrata con deliberazione n. 1398 di data 12/06/2009 e successive modifiche ed integrazioni. C) In presenza di due o più posti di servizio da coprire per le singole figure professionali, le singole sedi di servizio sono assegnate a scelta degli interessati effettuata secondo ordine di graduatoria. Ove necessario, in relazione alla molteplicità del numero di posti da assegnare, la scelta viene effettuata in sede di convocazione assembleare in data compatibile con l’inizio della attività didattico - educativa, a seguito di convocazione effettuata mediante avviso pubblico all’Albo del Servizio amministrazione e attività di supporto e sul sito www.vivoscuola.it – Personale ATA/Assunzioni almeno 5 giorni prima della data di convocazione. Nell’avviso pubblico sarà data comunicazione in merito alla documentazione di rito da presentare e verrà fissato il termine entro cui la stessa dovrà essere presentata. I contratti individuali sono sottoscritti dal Dirigente del Servizio amministrazione e attività di supporto, o da suo delegato, e dall'aspirante accettante, o da suo delegato (non sono consentite deleghe al Dirigente del Servizio amministrazione e attività di supporto). D) Al fine della scelta di sede si procederà alla pubblicazione all’Albo del Servizio amministrazione e attività di supporto, nonché sul sito istituzionale (www.vivoscuola.it Personale ATA/assunzioni) dell'elenco dei posti disponibili, almeno 24 ore prima dell’inizio delle convocazioni. E) Non acquisiscono il diritto al conferimento di incarico annuale, per la sola graduatoria per la quale sono stati convocati, ma conservano il diritto al conferimento di supplenze temporanee da parte dei Dirigenti scolastici, gli aspiranti che: - sono assenti alle operazioni di scelta di sede; - non accettano l'assunzione o non sottoscrivono il contratto. F) Decadono dal contratto stipulato e perdono altresì il diritto al conferimento di supplenze temporanee per tutto l'anno scolastico e in tutte le istituzioni scolastiche, con riferimento al profilo professionale per la quale sono stati chiamati gli aspiranti che non assumono servizio alla data indicata, senza giustificato motivo, ovvero, dopo averlo assunto, lo abbandonano, con la seguente eccezione: - entro il 31/12/2012 è consentito abbandonare l’incarico annuale conferito per accettare, in una figura professionale di categoria diversa, un altro incarico o una supplenza purché sia a tempo pieno e si estenda almeno fino al Pag. 11 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118 31/08/2013. Le tre condizioni (figura professionale diversa, tempo pieno e durata fino al 31 agosto 2013) devono sussistere contemporaneamente In tale evenienza non opera l’obbligo del preavviso (art. 27, c. 10 del pertinente CCPL 2002-2005, come sostituito dall’articolo 12 dell’Accordo di data 7 agosto 2007). G) Per le assunzioni a tempo determinato, la presa di servizio deve avvenire in giornata, salvo diverso termine assegnato dall'amministrazione (art. 27, comma 3, del CCPL come sostituito dall’articolo 12 dell’Accordo di data 7 agosto 2007). La mancata assunzione del servizio alla data convenuta, per giustificato motivo, comporta la sospensione della decorrenza degli effetti giuridici ed economici fino alla effettiva presa di servizio. H) L'assunzione ha decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva assunzione del servizio e termina con la fine dell'anno scolastico (31 agosto). Il contratto di incarico annuale, sottoscritto da dipendente che, alla data di assunzione del servizio, si trovi in periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per gravidanza/puerperio (compresa la gravidanza a rischio), è valido ai soli fini giuridici e non economici, per tutto il periodo di durata dell’interdizione obbligatoria (o gravidanza a rischio) e, comunque, fino alla effettiva presa di servizio o alla sopraggiunta scadenza del contratto. E’ equiparata alla effettiva presa di servizio, con diritto al trattamento economico, oltre ai casi previsti per legge l’eventuale assenza a norma della disciplina sulla tutela della maternità (congedo parentale, malattia bambino), immediatamente successiva al termine dell’interdizione obbligatoria, che la dipendente chieda di usufruire con congruo anticipo. I) Spetta la priorità nella scelta della sede a favore degli aspiranti, rientranti per ordine di graduatoria nel contingente da assumere, beneficiari del pertinente diritto riconosciuto a norma degli articoli 21 e 33 della legge n. 104 /1992 come modificata dalla legge 183/2010. Per coloro che rientrano nella fattispecie di cui all’articolo 33 comma 5 (assistenza a persone disabili) il diritto di scelta riguarda la sede più vicina al domicilio della persona da assistere. L) per quanto riguarda l’applicazione delle quote di riserva previste dalle legge 68 del 1999 si rinvia a quanto stabilito nel punto g) della sezione I del presente Allegato. In ogni caso i posti da destinare alle categorie protette non potranno superare il 50 % del totale dei posti che verranno assegnati. M) ai sensi dell’articolo 19 dell’Accordo di data 7 agosto 2007 e successive modifiche ed integrazioni al personale già dipendente, utilmente collocato in graduatorie di procedure destinate all’assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato, approvate nell’ambito del Comparto Scuola, possono essere assegnati da parte del Servizio amministrazione e attività di supporto, su richiesta dell’interessato, incarichi a tempo determinato, purché di durata non inferiore all’anno scolastico, per lo svolgimento di mansioni diverse rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza, con attribuzione del trattamento giuridico - economico connesso al nuovo incarico, fermo restando l’inquadramento in godimento ed il mantenimento della titolarità del posto. Il diverso trattamento giuridico – economico trova applicazione solo per il periodo di effettivo svolgimento delle mansioni diverse. Pag. 12 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118 1.2 SUPPLENZE TEMPORANEE PERSONALE A.T.A. A) Le supplenze temporanee, la cui durata non può essere inferiore a 18 ore settimanali, sono conferite a cura delle singole istituzioni scolastiche, nei seguenti casi: 1) per coprire posti vacanti, o comunque disponibili per l’intero anno scolastico, eventualmente non assegnati entro la data di inizio dell’attività didattica da parte del Servizio amministrazione e attività di supporto; 2) per coprire posti orari residui di part-time verticali annuali, secondo le esigenze di servizio delle singole Istituzioni scolastiche; 3) per surrogare le frazioni di ore che residuano in presenza di personale a tempo parziale (non assegnate dal Servizio amministrazione e attività di supporto), purché la somma delle singole frazioni orarie sia pari o superiori a 18 ore settimanali, nella medesima istituzione scolastica e per la stessa figura professionale (nel caso di frazioni orarie inferiori a 18 ore, è possibile l’assegnazione della supplenza portando l’orario settimanale a 18 ore, e riducendo in proporzione la durata della stessa); 4) per assenze dei titolari purché di durata superiore ai limiti di cui al successivo comma, con esclusione di permessi orari (L. 104/92, riduzione orario per maternità, ecc.), con le seguenti specificazioni; il personale amministrativo e tecnico può essere sostituito solo per assenze superiori a 15 giorni, salvo deroga autorizzata da parte del Dirigente del Servizio amministrazione e attività di supporto; il personale ausiliario può essere sostituito, dal primo giorno, per assenze pari o superiori a 3 giorni. In caso di eccezionali esigenze di servizio (es. unica figura in servizio nel singolo plesso), la sostituzione è possibile anche solamente per 1 o 2 giorni; 5) per assenze per ferie ed eventuali recuperi orari, purché contigue ad assenze del titolare anche a titolo diverso (malattia, aspettativa, ecc. compreso il pensionamento) superiori a 15 giorni continuativi (giornate non lavorative comprese) (il limite dei 15 giorni si intende con riferimento alla somma complessiva dei giorni delle assenze per ferie e recuperi orari e dei giorni delle assenze del titolare a titolo diverso); 6) è inoltre fatta salva la possibilità di concordare con il personale già in servizio nell’istituzione scolastica a tempo ridotto una integrazione oraria nella medesima figura professionale fino al completamento orario del dipendente interessato, per il tempo strettamente necessario; B) Per le supplenze temporanee di cui alla lettera A) da conferire a cura delle singole istituzioni scolastiche, si attingerà nell'ordine, come di seguito specificato per ogni figura professionale: Pag. 13 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118 • Funzionari amministrativi – nell’ordine si attinge: - dalle rispettive graduatorie d’istituto degli idonei per il profilo di Funzionario amministrativo scolastico, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1004 del 30/04/2009 e successive modifiche ed integrazioni, come aggiornate ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1282 di data 17 giugno 2011 come modificata dalla deliberazione n. 1476 di data 7 luglio 2011; - subordinatamente dalle rispettive graduatorie d’istituto preselettive per titoli definitive per il profilo di Funzionario amministrativo scolastico approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 3190 del 12/12/2008 e successive modifiche ed integrazioni; - nel caso in cui non risulti possibile provvedere alla copertura dei posti mediante l’utilizzo delle graduatorie d’istituto di propria pertinenza, si potrà utilizzare le graduatorie d’istituto delle scuole viciniori; - in caso di ulteriore indisponibilità di candidati attraverso chiamate fuori graduatoria. In tal caso i Dirigenti scolastici provvedono alla comparazione delle domande di assunzione presentate direttamente alle istituzioni scolastiche e formative, per l’anno scolastico in corso. La comparazione è effettuata dai Dirigenti scolastici osservando, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai requisiti d’accesso e alla valutazione dei titoli previsti dal D.P.P. 12 giugno 2006, n. 11 – 64/Leg “Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali”. • Assistenti amministrativi scolastici: nell’ordine si attinge: - dalle rispettive graduatorie d’istituto degli idonei per il profilo di Assistente amministrativo scolastico, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1308 di data 4 giugno 2010 come aggiornata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1235 di data 15 giugno 2012; - subordinatamente dalle rispettive graduatorie d’istituto preselettive per titoli definitive per il profilo di Assistente amministrativo scolastico approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 337 del 26 febbraio 2010; - nel caso in cui non risulti possibile provvedere alla copertura dei posti mediante l’utilizzo delle graduatorie d’istituto di propria pertinenza, si potrà utilizzare le graduatorie d’istituto delle scuole viciniori; - in caso di ulteriore indisponibilità di candidati attraverso chiamate fuori graduatoria. In tal caso i Dirigenti scolastici provvedono alla comparazione delle domande di assunzione presentate direttamente alle istituzioni scolastiche e formative, per l’anno scolastico in corso. La comparazione è effettuata dai Dirigenti scolastici osservando, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai requisiti d’accesso e alla valutazione dei titoli previsti dal D.P.P. 12 giugno 2006, n. 11 – 64/Leg “Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali”. Pag. 14 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118 • Assistenti di laboratorio scolastico - nell’ordine, con riferimento alle singole aree, si attinge: - dalle rispettive graduatorie d’istituto degli idonei per il profilo di Assistente di laboratorio scolastico approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1334 di data 05/06/2009 e successive modifiche ed integrazioni, come aggiornata ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1281 di data 17 giugno 2011; - subordinatamente dalle rispettive graduatorie d’istituto preselettive per titoli definitive per il profilo di Assistente di laboratorio scolastico approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 250 del 13/02/2009 e successive modifiche ed integrazioni; - nel caso in cui non risulti possibile provvedere alla copertura dei posti mediante l’utilizzo delle graduatorie d’istituto di propria pertinenza, si potrà utilizzare le graduatorie d’istituto delle scuole viciniori; - in caso di ulteriore indisponibilità di candidati attraverso chiamate fuori graduatoria. In tal caso i Dirigenti scolastici provvedono alla comparazione delle domande di assunzione presentate direttamente alle istituzioni scolastiche e formative, per l’anno scolastico in corso. La comparazione è effettuata dai Dirigenti scolastici osservando, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai requisiti d’accesso e alla valutazione dei titoli previsti dal D.P.P. 12 giugno 2006, n. 11 – 64/Leg “Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali”. Il candidato che scelga un istituzione scolastica o formativa facente parte di un presidio informatico accetta di svolgere la propria attività lavorativa anche nelle altre sedi del presidio stesso, secondo quanto opportunamente specificato nel contratto individuale. Coadiutori amministrativi scolastici - nell’ordine si attinge: - dalle rispettive graduatorie d’istituto degli idonei per il profilo di Coadiutore amministrativo scolastico approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1477 di data 7 luglio 2011; - subordinatamente dalle rispettive graduatorie d’istituto preselettive per titoli definitive per il profilo di Coadiutore amministrativo scolastico approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 424 del 11/03/2011 e successive modifiche ed integrazioni; - nel caso in cui non risulti possibile provvedere alla copertura dei posti mediante l’utilizzo delle graduatorie d’istituto di propria pertinenza, si potrà utilizzare le graduatorie d’istituto delle scuole viciniori; - in caso di ulteriore indisponibilità di candidati attraverso chiamate fuori graduatoria. In tal caso i Dirigenti scolastici provvedono alla comparazione delle domande di assunzione presentate direttamente alle istituzioni scolastiche e formative, per l’anno scolastico in corso. La comparazione è effettuata dai Dirigenti scolastici osservando, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai requisiti d’accesso e alla valutazione dei titoli previsti dal D.P.P. 12 giugno 2006, n. 11 – 64/Leg “Regolamento per l'accesso all'impiego del personale Pag. 15 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118 amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali”. • Collaboratori scolastici - nell’ordine, si attinge: - dalle rispettive graduatorie d’istituto di seconda fascia per la figura professionale di Collaboratore scolastico approvate con delibera della Giunta provinciale n. 74 di data 25 gennaio 2008 come aggiornata e integrata con deliberazione n. 1398 di data 12 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni; - nel caso in cui non risulti possibile provvedere alla copertura dei posti mediante l’utilizzo delle graduatorie d’istituto di propria pertinenza, si potrà utilizzare le graduatorie d’istituto delle scuole viciniori; - in caso di ulteriore indisponibilità di candidati attraverso chiamate fuori graduatoria. In tal caso i Dirigenti scolastici provvedono alla comparazione delle domande di assunzione presentate direttamente alle istituzioni scolastiche e formative, per l’anno scolastico in corso. La comparazione è effettuata dai Dirigenti scolastici osservando, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai requisiti d’accesso e alla valutazione dei titoli previsti dal D.P.P. 12 giugno 2006, n. 11 – 64/Leg “Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali”. C) Le supplenze sono assegnate dai singoli Dirigenti scolastici per il tempo strettamente necessario in relazione al posto da coprire e, comunque, fino a non oltre il 31 agosto. D) Decadono dal contratto stipulato, e dalla eventuale proroga e perdono il diritto al conferimento di altre supplenze temporanee per il profilo professionale per il quale sono stati chiamati, presso il medesimo istituto e per tutto l'anno scolastico gli aspiranti che non accettano la supplenza proposta o che non assumono servizio alla data indicata. Ciò vale in ogni caso di accettazione, anche telefonica, non seguita dalla assunzione del servizio alla data convenuta. In caso di mancata accettazione per motivo di malattia, certificata nel termine di 24 ore, o per avere già un altro rapporto di lavoro temporaneo alle dipendenze della PAT, la supplenza è conferita ad altro aspirante e l'avente diritto conserva il posto in graduatoria. Non è possibile la presa di servizio dal personale che si trovi in stato di malattia. E) E' in ogni caso ritenuta giustificata l'eventuale mancata accettazione dell'avente diritto in caso di assunzione ad orario ridotto. F) L'aspirante che abbia effettuato una supplenza conserva altresì il diritto alle ulteriori supplenze nei confronti degli aspiranti che lo seguono in graduatoria. G) Non può essere conferita una supplenza temporanea a chi abbia in corso altra supplenza temporanea o incarico annuale nelle istituzioni scolastiche in qualsiasi profilo professionale ATA. Nell’eventualità comunque di abbandono del servizio per accettazione di altra supplenza (o per qualsiasi altra ragione), si determina la revoca dell’eventuale nuovo contratto stipulato nonché l’impossibilità di ulteriore assunzione in tutte le istituzioni scolastiche per l’intero anno scolastico nella medesima figura professionale di provenienza con la seguente eccezione: Pag. 16 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118 - entro il 31/12/2012 è consentito accettare una supplenza temporanea, in una figura professionale di categoria diversa, da parte degli aspiranti ai quali era stato conferito un incarico annuale, o una supplenza temporanea, a condizione che la nuova supplenza sia a tempo pieno e si estenda almeno fino al 31/08/2013. Le tre condizioni (figura professionale diversa, tempo pieno e durata fino al 31 agosto 2013) devono sussistere contemporaneamente. In tale evenienza non opera l’obbligo del preavviso (art. 27, c. 10 del pertinente CCPL 2002-2005, come sostituito dall’articolo 12 dell’Accordo di data 7 agosto 2007). H) Al fine di improntare l’attività amministrativa a criteri di semplificazione, economicità, efficacia, e trasparenza le supplenze temporanee del Personale ATA attraverso lo scorrimento delle graduatorie d’istituto o tramite chiamate fuori graduatoria nei casi consentiti a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 seguiranno le modalità sotto elencate: o Gli istituti interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante fonogramma. o Il fonogramma è la registrazione agli atti dell’istituto della chiamata telefonica, da effettuarsi con l’indicazione del giorno, dell’ora della comunicazione, del nominativo di chi effettua la chiamata e del nominativo di chi l’effettua e della persona che ha dato risposta, della risposta o l’annotazione della mancata risposta. o La proposta di assunzione deve contenere la tipologia di posto da coprire, la durata e le ore di servizio settimanali. o L’aspirante supplente che abbia indicato in domanda un numero di telefonia mobile, qualora la zona non sia coperta della rete di telefonia, oppure il telefono risulti spento o in segreteria telefonica, sarà considerato come mancata risposta. o Per le supplenze che si preannunciano di durata uguale o inferiore ai 60 giorni la proposta di assunzione deve essere effettuata con fonogramma. Nel caso di mancata risposta alla prima chiamata la stessa deve essere reiterata a distanza di almeno 30 minuti per altre due volte. La mancata risposta alla terza chiamata comporta lo scorrimento della graduatoria. o L’accettazione della proposta deve essere immediata ovvero entro il termine stabilito dal Dirigente scolastico. o Dopo l’accettazione il dipendente deve assumere servizio entro 24 ore ovvero entro altro termine stabilito dall’Amministrazione . o Per le supplenze che si preannunciano di durata superiore ai 60 giorni la proposta di assunzione deve essere effettuata con fonogramma. Le chiamate, in numero non inferiore alle quattro, devono essere effettuate nell’arco di 48 ore ed almeno due nelle fasce comprese tra le ore 7.30 e le 8.30, tra le ore 13.00 e le 14.00 e tra le ore 16.00 e le 17.00. La mancata risposta alla quarta chiamata comporta lo scorrimento della graduatoria. L’accettazione della proposta deve essere immediata ovvero entro il termine stabilito dal Dirigente scolastico. o Dopo l’accettazione il dipendente deve assumere servizio entro 24 ore ovvero entro altro termine stabilito dall’Amministrazione Pag. 17 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118 La mancata risposta alle chiamate telefoniche come sopra descritte non comporta il depennamento dalla relativa graduatoria d’istituto. Il candidato potrà pertanto essere ricontattato per successive supplenze. I) La presa di servizio deve avvenire in giornata, salvo diverso termine assegnato dalla istituzione scolastica interessata. Contestualmente alla assunzione del servizio deve essere sottoscritto il contratto individuale, nonché la dichiarazione di incompatibilità, con l'obbligo della presentazione della documentazione di rito entro il termine assegnato. La documentazione di rito deve essere presentata anche in caso di supplenza che si concluda prima della scadenza dei giorni assegnati per presentarla, pena l'impossibilità di successiva riassunzione nella medesima e in altre istituzioni scolastiche per la medesima figura professionale e per l’anno scolastico in corso. L) Sono esonerati dal presentare la documentazione di rito gli aspiranti che abbiano già presentato la documentazione in occasione di precedente assunzione nel medesimo anno scolastico. M) Le supplenze assegnate debbono essere rese pubbliche mediante indicazione all'Albo della scuola del nominativo dell’incaricato e della tipologia e durata dell’incarico. I relativi contratti devono essere trasmessi immediatamente al Servizio amministrazione e attività di supporto, per gli adempimenti di competenza. N) La supplenza deve essere conferita con scadenza determinata, per il tempo strettamente necessario e, comunque, entro la fine dell'anno scolastico (31 agosto) e può essere prorogata, in rapporto alle esigenze di servizio dei singoli Istituti, all’interno del medesimo anno scolastico nel caso di reiterata assenza ininterrotta del titolare senza soluzione di continuità (comprensiva di eventuali giorni liberi e/o festivi). In ogni caso, il rapporto è prorogato, a favore del solo supplente effettivamente in servizio. Ai fini della proroga è considerato effettivamente in servizio il personale che si trova in ferie, in recupero orario, in assenza per interdizione obbligatoria, ovvero in assenza per infortunio sul lavoro. E’ equiparata alla effettiva presa di servizio, con diritto al trattamento economico, oltre ai casi previsti per legge l’eventuale assenza a norma della disciplina sulla tutela della maternità (congedo parentale, malattia bambino) immediatamente successiva al termine dell’interdizione obbligatoria, che la dipendente chieda di usufruire con congruo anticipo. Nel caso di non accettazione della proroga, l’aspirante sarà dichiarato decaduto e perderà altresì il diritto al conferimento di altre supplenze temporanee, presso il medesimo istituto, per tutto l'anno scolastico, per la stessa figura professionale. O) L'assunzione ha decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva assunzione del servizio. Il contratto di supplenza, sottoscritto da dipendente che, alla data di assunzione del servizio, si trovi in periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per gravidanza/puerperio (compresa la gravidanza a rischio), è valido ai soli fini giuridici e non economici, per tutto il periodo di durata dell’interdizione obbligatoria e, comunque, fino alla effettiva presa di servizio o alla sopraggiunta scadenza del contratto. E’ equiparata alla effettiva presa di servizio, con diritto al trattamento economico, oltre ai casi previsti per legge, l’eventuale assenza a norma della disciplina sulla tutela della maternità (congedo parentale, malattia bambino) Pag. 18 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118 immediatamente successiva al termine dell’interdizione obbligatoria, che la dipendente chieda di usufruire con congruo anticipo. P) Per obiettive e documentate esigenze di servizio, da autorizzarsi da parte del Dirigente del Servizio amministrazione e attività di supporto, il Dirigente scolastico può, in alternativa alla sostituzione del personale amministrativo, procedere all’attribuzione di mansioni immediatamente superiori ad altra unità di personale amministrativo della medesima istituzione scolastica in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 45 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. Le mansioni superiori possono essere attribuite allo stesso dipendente per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi. Q) A seguito dell’aggiornamento del quadro provinciale dell'offerta scolastica per il secondo ciclo di istruzione con decorrenza dall'anno scolastico 2010/2011 effettuato con la deliberazione n. 298 di data 23 febbraio 2010 si è provveduto a costituire ex novo l’Istituto d’Istruzione delle Arti di Trento, comprendente l’attuale Istituto d’Arte “Vittoria di Trento”, il Liceo musicale e coreutico “Bonporti di Trento” nonché il Liceo Artistico “Depero” di Rovereto. L’aggregazione del Liceo Artistico “Depero” di Rovereto all’Istituto d’Arte di Trento ha inoltre determinato la trasformazione dell’Istituto d’Istruzione “Don Milani – Depero” di Rovereto nell’Istituto d’Istruzione “Don Milani” di Rovereto. Occorre pertanto dettare alcune indicazioni per l’utilizzo delle graduatorie d’istituto attualmente vigenti e formate con riferimento agli istituti come esistenti prima della citata deliberazione n. 298 di data 23 febbraio 2010: - per i Funzionari amministrativi scolastici i nuovi Istituto d’Istruzione delle Arti di Trento e l’Istituto d’Istruzione “Don Milani” di Rovereto utilizzeranno rispettivamente le graduatorie dell’Istituto d’Arte “Vittoria di Trento e dell’Istituto d’Istruzione “Don Milani – Depero” di Rovereto; - per gli Assistenti amministrativi scolastici, gli Assistenti di laboratorio scolastici e i Collaboratori scolastici l’Istituto d’Istruzione delle Arti di Trento utilizzerà le graduatorie vigenti dell’Istituto d’Istruzione “Don Milani – Depero” di Rovereto per la copertura dei posti relativi al plesso del Liceo Artistico “Depero” di Rovereto. Per la copertura degli altri posti: l’Istituto d’Istruzione “Don Milani” di Rovereto utilizzerà le graduatorie vigenti dell’Istituto d’Istruzione “Don Milani – Depero” di Rovereto mentre l’Istituto d’Istruzione delle Arti di Trento utilizzerà le graduatorie vigenti dell’Istituto d’Arte “Vittoria di Trento. R) A seguito dell’aggiornamento del quadro provinciale dell'offerta scolastica per il secondo ciclo di istruzione effettuato con la deliberazione n. 1489 di data 25 novembre 2011 si è provveduto ad istituire, con decorrenza dall'anno scolastico 2012/2013, nella città di Trento, un Liceo Linguistico che unisce le classi dell’indirizzo linguistico del Liceo “ L. Da Vinci” di Trento e dell’Istituto “A. Rosmini” di Trento nonché ad istituire l’Istituto Tecnico “Tambosi - Battisti” di Trento che unifica l’Istituto tecnico “A. Tambosi” di Trento e l’Istituto “L. Battisti” di Trento . Occorre pertanto dettare alcune indicazioni per l’utilizzo delle graduatorie d’istituto attualmente vigenti e formate con riferimento agli istituti come esistenti prima della citata deliberazione n. 1489 di data 25 novembre 2011. In particolare: - per tutte le figure professionali ATA il nuovo Liceo Linguistico di Trento utilizzerà proprie graduatorie d’istituto formate attraverso la fusione “a pettine” mediante inserimento dei candidati con i rispettivi punteggi, delle graduatorie del Liceo “ L. Da Vinci” e dell’Istituto “A. Rosmini” di Trento; Pag. 19 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118 - per tutte le figure professionali ATA il nuovo Istituto Tecnico “Tambosi - Battisti” di Trento utilizzerà delle proprie graduatorie d’istituto formate attraverso la fusione “a pettine” mediante inserimento dei candidati con i rispettivi punteggi, delle graduatorie dell’Istituto tecnico “A. Tambosi” di Trento e dell’Istituto “L. Battisti” di Trento. Non possono essere assunti dipendenti che abbiano raggiunto i limiti di età per la permanenza in servizio presso la pubblica amministrazione come previsto dalla normativa vigente. 2 INCARICHI PERSONALE ASSISTENTE EDUCATORE 2.1 INCARICHI ANNUALI A) Gli incarichi annuali sono conferiti, a cura del Servizio amministrazione e attività di supporto, sui posti di fabbisogno, non coperti con personale di ruolo, nonché sui posti comunque disponibili per l’intero anno scolastico (utilizzi, comandi, ecc.), compresi i posti orari a 24 e 30 ore, attingendo dalla graduatoria preselettiva se approvata dalla Giunta provinciale prima dell’inizio dell’anno scolastico. B) Gli incarichi sono assegnati in sede di convocazione nel rispetto dell’esigenza prioritaria della continuità sullo stesso alunno/a, salvi i casi per i quali l’assegnazione del personale non risulti compatibile o non risulti opportuna rispetto alle esigenze assistenziali educative (art. 4, comma 3, dell’allegato D del pertinente CCPL 2002- 2005), in data compatibile con l’inizio dell’attività didattico – educativa. I contratti individuali sono sottoscritti dal Dirigente del Servizio amministrazione e attività di supporto, o da suo delegato, e dall'aspirante accettante, o da suo delegato. C) In presenza di due o più posti di servizio da coprire per le singole figure professionali, le singole sedi di servizio sono assegnate a scelta degli interessati effettuata secondo ordine di graduatoria. Ove necessario, in relazione alla molteplicità del numero di posti da assegnare, la scelta viene effettuata in sede di convocazione assembleare in data compatibile con l’inizio della attività didattico - educativa, a seguito di convocazione effettuata mediante avviso pubblico all’Albo del Servizio amministrazione e attività di supporto e sul sito www.vivoscuola.it – Personale ATA/Assunzioni almeno 5 giorni prima della data di convocazione. Nell’avviso pubblico sarà data comunicazione in merito alla documentazione di rito da presentare e verrà fissato il termine entro cui la stessa dovrà essere presentata. I contratti individuali sono sottoscritti dal Dirigente del Servizio amministrazione e attività di supporto, o da suo delegato, e dall'aspirante accettante, o da suo delegato (non sono consentite deleghe al Dirigente del Servizio amministrazione e attività di supporto). D) Al fine della scelta di sede, si procederà entro l'inizio delle operazioni di convocazione alla affissione all’Albo del Servizio amministrazione e attività di supporto dell'elenco dei posti disponibili. E) Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona delegata, di propria fiducia (non sono consentite deleghe al Dirigente del Servizio amministrazione e Pag. 20 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118 attività di supporto). Essi devono, personalmente o a mezzo della persona eventualmente delegata, accettare contestualmente l'assunzione e sottoscrivere il contratto individuale impegnandosi a presentare la documentazione di rito entro il termine indicato, pena risoluzione del contratto stesso. F) Non acquisiscono il diritto al conferimento di incarico annuale, ma conservano il diritto al conferimento di supplenze temporanee da parte dei Dirigenti scolastici, gli aspiranti che: a) sono assenti alle operazioni di scelta di sede senza giustificato motivo; b) non accettano l'assunzione o non sottoscrivono il contratto. G) Per le assunzioni a tempo determinato, la presa di servizio deve avvenire in giornata, salvo diverso termine assegnato dall'amministrazione. La mancata assunzione del servizio alla data convenuta, per giustificato motivo, comporta la sospensione della decorrenza degli effetti giuridici ed economici fino alla effettiva presa di servizio. H) L'assunzione ha decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio della attività didattica e, in ogni caso, dalla data di effettiva assunzione del servizio e termina con il 31 luglio 2013 (comprende cioè tutto il periodo di estensione della attività didattica nonché il periodo necessario per consentire la fruizione delle ferie altrimenti soggette a corresponsione di indennità sostitutiva.). Il contratto di incarico annuale, sottoscritto da dipendente che, alla data di assunzione del servizio, si trovi in periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per gravidanza/puerperio (compresa la gravidanza a rischio), è valido ai soli fini giuridici e non economici, per tutto il periodo di durata dell’interdizione obbligatoria (o gravidanza a rischio) e, comunque, fino alla effettiva presa di servizio o alla sopraggiunta scadenza del contratto. E’ equiparata alla effettiva presa di servizio, con diritto al trattamento economico, oltre ai casi previsti per legge l’eventuale assenza a norma della disciplina sulla tutela della maternità (congedo parentale, malattia bambino), immediatamente successiva al termine dell’interdizione obbligatoria, che la dipendente chieda di usufruire con congruo anticipo. I) Spetta la priorità nella scelta della sede a favore degli aspiranti, rientranti per ordine di rispettiva graduatoria nel contingente da assumere, beneficiari del pertinente diritto riconosciuto a norma della legge n. 104/1992 (assistenza all'handicap), peraltro, nel rispetto dell’esigenza prioritaria della continuità sullo stesso alunno/a, salvi i casi per i quali l’assegnazione del personale non risulti compatibile o non risulti opportuna rispetto alle esigenze assistenziali educative (art. 4, comma 3, dell’allegato D del pertinente CCPL 2002-2005). L) In presenza di aspiranti inclusi nella rispettiva graduatoria beneficiari della disciplina di favore riservata ai disabili ai sensi della legge 12.3.1999, n. 68, ed entro i limiti della disponibilità delle quote di riserva, sono accantonati a loro favore i posti in numero corrispondente e gli stessi sono chiamati a scegliere la sede secondo ordine di graduatoria. 2.2. SUPPLENZE TEMPORANEE Pag. 21 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118 A) Le supplenze sono conferite, anche dal primo giorno di assenza, a cura delle singole istituzioni scolastiche sui posti disponibili rimasti scoperti alla data di inizio della attività didattico - educativa, non assegnati da parte del Servizio amministrazione e attività di supporto, o per assenza del titolare, attingendo dalle graduatorie di istituto di seconda fascia formate sulla base della graduatoria preselettiva se approvate dalla Giunta provinciale prima dell’inizio dell’anno scolastico. B) Nel caso in cui non risulti possibile provvedere alla copertura dei posti mediante l’utilizzo delle graduatorie d’istituto di propria pertinenza, si potrà utilizzare le graduatorie d’istituto delle scuole viciniori. In caso di ulteriore indisponibilità di candidati attraverso chiamate fuori graduatoria. In tal caso i Dirigenti scolastici provvedono alla comparazione delle domande di assunzione presentate direttamente alle istituzioni scolastiche e formative, per l’anno scolastico in corso. La comparazione è effettuata dai Dirigenti scolastici osservando, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai requisiti d’accesso e alla valutazione dei titoli previsti dal bando di concorso per la figura di Assistente educatore approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 550 di data 23 marzo 2012. C) Le supplenze temporanee sono assegnate dai singoli Dirigenti scolastici per il tempo strettamente necessario in relazione al posto da coprire e, comunque, fino a non oltre la data del termine delle lezioni nei casi di assenza del titolare, salvo proroga per la fruizione delle ferie; fino e non oltre al 31 luglio nei casi di posti vacanti e/o disponibili. D) per quanto riguarda le modalità d’interpello ai fini del conferimento delle supplenze temporanee si rinvia a quanto stabilito per il Personale ATA nel punto 1.2 lett. H) della Sezione II del presente Allegato. E) La presa di servizio deve avvenire in giornata, salvo diverso termine assegnato dalla istituzione scolastica interessata. Contestualmente alla assunzione del servizio deve essere sottoscritto il contratto individuale, nonché la dichiarazione di incompatibilità, con l'obbligo della presentazione della documentazione di rito entro il termine assegnato. La documentazione di rito deve essere presentata anche in caso di supplenza che si concluda prima della scadenza dei giorni assegnati per presentarla, pena l'impossibilità di successiva riassunzione nella medesima e in altre istituzioni scolastiche. F) Sono esonerati dal presentare la documentazione di rito gli aspiranti che abbiano già presentato la documentazione in occasione di precedente assunzione nel medesimo anno scolastico. G) Le supplenze assegnate debbono essere rese pubbliche mediante indicazione all'Albo della scuola del nominativo dell’incaricato e della tipologia e durata dell’incarico. I relativi contratti devono essere trasmessi immediatamente al Servizio amministrazione e attività di supporto, per gli adempimenti di competenza. H) Nel caso di più periodi di assenza del titolare succedutisi senza soluzione di continuità, la supplenza deve essere prorogata a favore dello stesso supplente fino al rientro in servizio del titolare, al fine della salvaguardia del principio della continuità educativa. Al medesimo fine, nel caso in cui l’assenza del titolare si concluda con Pag. 22 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118 l’inizio di periodo di sospensione della attività didattica (vacanze natalizie, pasquali, ecc.) o in corso di detto periodo, la supplenza viene conferita fino al giorno precedente l’inizio del periodo di sospensione della attività didattica medesima, e nel caso il titolare continui l’assenza senza riprendere servizio dal giorno della ripresa della attività didattica, viene riconfermata la stessa unità supplente, in funzione della esigenza primaria della continuità educativa sullo stesso alunno. Nel caso di non accettazione della proroga, o della riconferma, l’aspirante sarà dichiarato decaduto e perderà altresì il diritto al conferimento di altre supplenze temporanee, presso il medesimo istituto, per tutto l'anno scolastico. I) L'assunzione ha decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva assunzione del servizio. Il contratto di supplenza, sottoscritto da dipendente che, alla data di assunzione del servizio, si trovi in periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per gravidanza/puerperio (compresa la gravidanza a rischio), è valido ai soli fini giuridici e non economici, per tutto il periodo di durata dell’interdizione obbligatoria (o gravidanza a rischio) e, comunque, fino alla effettiva presa di servizio o alla sopraggiunta scadenza del contratto. E’ equiparata alla effettiva presa di servizio, con diritto al trattamento economico, oltre ai casi previsti per legge l’eventuale assenza a norma della disciplina sulla tutela della maternità (congedo parentale, malattia bambino), immediatamente successiva al termine dell’interdizione obbligatoria, che la dipendente chieda di usufruire con congruo anticipo. SEZIONE III MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE A.T.A. E ASSISTENTE EDUCATORE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO LADINO DI FASSA 1. NORME DI RIFERIMENTO Vedi quanto riportato nelle precedenti sezioni. - Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 ed in particolare l’art. 49 comma 2 lettera b) che affida al Sorastant de la scola ladina tra le altre funzioni quelle relative all’assunzione e alla gestione del personale docente e non docente della scola ladina, con esclusione del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore della scuola dell’infanzia e della scuola primaria dipendente comunale, a tempo indeterminato sulla base delle graduatorie provinciali; - Deliberazione della Giunta provinciale n. 1281 del 15 giugno 2007. 2. ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO Pag. 23 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118 Per quanto riguarda le graduatorie da utilizzare per le assunzioni, i criteri e le modalità di assunzione si fa riferimento a quanto previamente stabilito nella Sezione I del presente allegato, salvo quanto di seguito disposto. A seguito dell’entrata in vigore della legge provinciale 5 del 2006 le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale A.T.A. ed assistente educatore nelle scuole situate nelle località ladine della provincia di Trento vengono effettuate dal dirigente preposto all’istituzione scolastica e formativa ladina (Sorastant de la scola ladina) secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale nella deliberazione n. 1281 del 15 giugno 2007 e di seguito richiamate. Le assunzioni in ruolo verranno effettuate sui posti che risultano a tal fine vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico, dopo la conclusione delle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, attingendo dalle graduatorie provinciali vigenti. Viene in ogni caso data precedenza assoluta a coloro che sono in possesso della prova di accertamento della lingua e cultura ladina. Il Sorastant effettua pertanto le nomine a tempo indeterminato chiamando solamente gli iscritti alle graduatorie in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina, prima delle operazioni di competenza del Servizio amministrazione e attività di supporto. Successivamente e simultaneamente verranno fatte le convocazioni nelle quali saranno assegnati sia i ruoli su posti provinciali e sia quelli su sede ladina non coperti da personale in possesso dell’attestato. A queste convocazioni dovrà essere presente il Sorastant o suo delegato per la stipula e la firma dei relativi contratti. La rinuncia ad una proposta di assunzione comporta il depennamento definitivo dalla relativa graduatoria. Coloro che vengono assunti a tempo indeterminato presso l’istituzione scolastica e formativa ladina, non possono nel medesimo anno scolastico accettare un incarico a tempo indeterminato o determinato dal Servizio amministrazione e attività di supporto e viceversa, pena decadenza dal relativo contratto e conseguente depennamento definitivo dalla relativa graduatoria. 3. ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO In base alla nuova normativa il Sorastant, per le assunzioni a tempo determinato, si avvale direttamente ed esclusivamente delle graduatorie d’istituto, formate in applicazione del regolamento per l’accesso all’impiego del personale ATA approvato con D.P.P. 12 giugno 2006 n. 11 – 64/Leg. ed in cui risultano inseriti coloro che optano per la scuola ladina di Fassa (sia in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua ladina sia privi dello stesso). Anche per le assunzioni a tempo determinato il Sorastant procederà alle assunzioni prioritariamente nei confronti degli iscritti alle graduatorie che alla data del 30 giugno dell’anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono le assunzioni abbia superato la prova di accertamento della lingua e cultura ladina (D.lgs 592 del 1993), mentre le disponibilità che residueranno verranno coperte attraverso chiamata di coloro non in possesso dell’attestato. Le operazioni di assegnazione degli incarichi annuali da parte del Sorastant devono compiersi previamente rispetto a quelle analoghe compiute dal Servizio amministrazione e attività di supporto. Ai candidati che non abbiano accettato Pag. 24 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118 l’incarico offerto dal Sorastant può essere conferito incarico annuale da parte del Dirigente del Servizio amministrazione e attività di supporto. Per quanto riguarda l’utilizzo delle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato nei profili del personale ATA, coloro che dispongono dell’attestato di conoscenza della lingua ladina e si trovano nelle graduatorie per titoli hanno comunque precedenza su coloro che sono nelle graduatorie degli idonei non in possesso dell’attestato. Il Sorastant conferisce gli incarichi annuali e le supplenze temporanee secondo le modalità previste nella presente deliberazione.
|
|