TRENTO - LEGGASI NOTA

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    Pag. 1 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118
    Allegato parte integrante
    ALLEGATO
    DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE A
    TEMPO INDETERMINATO E LE MODALITÀ DI ASSUNZIONE DI
    PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO, AUSILIARIO (A.T.A.) E
    ASSISTENTE EDUCATORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E
    FORMATIVE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. ANNO
    SCOLASTICO 2012/2013

    NORME DI RIFERIMENTO
    - Contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 del personale ausiliario,
    tecnico e amministrativo (ATA) e assistente educatore delle scuole ed istituti
    di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei
    coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la
    formazione professionale della Provincia autonoma di Trento di data 17
    ottobre 2003, e successive modifiche ed integrazioni;
    - Ordinamento Professionale del relativo personale sottoscritto in data
    10.11.2004, e successive modifiche ed integrazioni;
    - Accordo stralcio del CCPL 1998-2001 relativo alla effettuazione del corso di
    formazione per i segretari scolastici, sottoscritto in data 8.8.2000;
    - l’intesa relativa ai posti accantonati per le progressioni verticali del personale
    ATA negli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 e per la
    fissazione dei criteri di distribuzione dei posti vacanti tra accesso dall’esterno
    e progressioni verticali per l’anno scolastico 2012/2013 di data 23 maggio
    2012;
    - il combinato disposto dell’art. 63, commi 1 e 2 bis, della legge provinciale
    03/04/1997, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 16 della
    legge provinciale 27/12/2011 n. 18, per quanto concerne il limite della spesa
    complessiva del personale del comparto scuola per gli anni 2012 e 2013;
    - articolo 19 della legge provinciale 29 ottobre 2010 n. 22 di modifica
    dell’articolo 37 della legge sul personale della Provincia n. 7/1997
    riguardante le progressioni verticali;
    - decreto del Presidente della Provincia 12 giugno 2006, n. 11 – 64/Leg
    “Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico,
    ausiliario (A.T.A) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione
    professionale provinciali” ed in particolare l’articolo 37;
    - legge n. 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e legge n.
    104/1992(assistenza all’handicap) come modificata dalla legge 183/2010;
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    - articolo 49 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 riguardo le competenze
    del Sorastant dell’istituzione scolastica e formativa ladina in ordine alle
    assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale non docente
    della scuola ladina (per le cui modalità di assunzione del personale ATA, si
    rinvia al punto III (Modalita' Organizzative sull'assunzione di personale
    A.T.A. a tempo determinato presso L’istituto Comprensivo Ladino Di Fassa).
    - articoli 29 e 32 della legge provinciale 19 giugno 2008 n. 6 (Norme di tutela e
    promozione delle minoranze linguistiche);
    - articolo 58 della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 con cui è stato
    sospeso, per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, l'aggiornamento
    quadriennale delle graduatorie di prima e di seconda fascia nonché delle
    relative graduatorie d'istituto per l'assunzione a tempo determinato e
    indeterminato dei collaboratori scolastici, disponendo pertanto che, per le
    assunzioni di questo personale negli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013,
    la Provincia continui a utilizzare le graduatorie vigenti alla data di entrata in
    vigore della legge;
    - L.P. 15 marzo 2005, n. 5, art. 15, comma 3 e delibera della Giunta provinciale
    n. 708 del 30.3.2001 (assistenti educatori);
    SEZIONE I
    ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
    1. CRITERI GENERALI PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI A TEMPO
    INDETERMINATO
    Sono suscettibili di copertura a tempo indeterminato i posti che risultano
    vacanti e disponibili nelle diverse figure professionali in relazione al fabbisogno
    determinato per l’anno scolastico 2012/2013, fino a concorrenza del 100% del
    complesso dei posti di fabbisogno per la figura professionale di Funzionario
    amministrativo scolastico e fino a concorrenza del 97% per le altre figure
    professionali. La copertura verrà effettuata a seguito della mobilità annuale, salvo in
    ogni caso il limite della dotazione complessiva di personale del comparto e delle
    singole figure professionali, come da deliberazione n. 1896 del 30 luglio 2009, e
    sempre che sussistano pertinenti graduatorie utili per le assunzioni a tempo
    indeterminato.
    In base all’intesa sopra richiamata di data 23 maggio 2012 e tenutosi conto
    del superamento di quanto disposto dall’articolo 4 dell’Ordinamento professionale di
    data 10/11/2004 e successive modifiche ed integrazioni a seguito dell’entrata in
    vigore dell’articolo 19 della legge provinciale 29 ottobre 2010 n. 22
    l’Amministrazione, nel rispetto dei limiti per le assunzioni a tempo indeterminato
    stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1896 di data 30 luglio 2009,
    relativamente ai posti che si renderanno disponibili nel corso dell’anno scolastico
    2011/2012 per l’anno scolastico 2012/2013, stabilisce che:
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    - per la figura di Funzionario amministrativo scolastico tutti i posti che si
    renderanno disponibili, saranno interamente destinati all’accesso dall’esterno.
    - per le figure di Assistente amministrativo scolastico, Assistente di laboratorio
    scolastico, Assistente bibliotecario, Coadiutore amministrativo scolastico il
    50 % dei posti disponibili è coperto mediante progressione verticale dalla
    categoria immediatamente inferiore, il 50 % dei posti e l’eventuale posto
    dispari residuo è destinato all’accesso dall’esterno.
    Peraltro, per tutte le figure professionali sopra richiamate, i posti annualmente
    destinati alle progressioni verticali ma non assegnati per assenza od insufficienza
    delle relative graduatorie saranno destinati all’accesso dall’esterno mediante
    escussione delle relative graduatorie di concorso pubblico, se presenti.
    Inoltre, in base all’intesa sopra richiamata di data 23 maggio 2012 con
    riferimento ai posti accantonati per le progressioni verticali per gli anni scolastici
    2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 e non conferiti si stabilisce che, nel rispetto dei
    limiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1896 di data 30 luglio
    2009: :
    - per la figura di Funzionario amministrativo scolastico 3 dei posti accantonati
    per le progressioni verticali sono destinati all’accesso dall’esterno;
    - per la figura di Assistente di laboratorio scolastico i posti accantonati per le
    progressioni verticali sono destinati all’accesso dall’esterno;
    - per la figura di Assistente amministrativo scolastico i posti accantonati per le
    progressioni verticali sono destinati all’accesso dall’esterno.
    I posti vacanti e disponibili al 1° settembre 2012, non coperti con personale a
    tempo indeterminato, saranno conferiti provvisoriamente secondo quanto previsto
    nella Sezione II (Modalita’ organizzative delle assunzioni di personale a tempo
    determinato).
    Sulla base dei posti di fabbisogno delle istituzioni scolastiche e formative
    come stabiliti dal Servizio istruzione i contingenti di personale da assumere, con
    riferimento alle singole figure professionali, sarà determinato con proprio
    provvedimento da parte del Dirigente del Servizio amministrazione e attività di
    supporto.
    La copertura dei posti può avvenire anche a tempo parziale, se sussistono le
    condizioni previste dalla relativa normativa.
    Non possono essere assunti dipendenti che abbiano raggiunto i limiti di età
    per la permanenza in servizio presso la pubblica amministrazione come previsto dalla
    normativa vigente.
    Il contingente delle assunzioni a tempo indeterminato è stabilito
    tassativamente nel rispetto dei limiti di cui alla deliberazione della Giunta
    provinciale n. 1896 di data 30 luglio 2009.
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    Per la copertura dei posti mediante assunzioni a tempo indeterminato si
    attingerà, con riferimento alle singole figure professionali:
    a) Funzionario amministrativo scolastico (cat. D).
    Per la copertura dei posti vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2012/2013, si
    attinge:
    - prioritariamente dalla graduatoria permanente interna di riqualificazione di
    cui all’art. 4, comma 3, del pertinente accordo stralcio (segretari scolastici) di
    data 08.08.2000; ai candidati convocati vanno offerti tutti i posti disponibili;
    - per tutti i posti residui dopo lo scorrimento della graduatoria permanente
    interna di riqualificazione, dalla graduatoria degli idonei per il profilo di
    Funzionario amministrativo scolastico approvata con deliberazione della
    Giunta provinciale n. 1004 del 30/04/2009 come aggiornata ai sensi della
    deliberazione della Giunta provinciale n. 1282 di data 17 giugno 2011 e
    successive modifiche ed integrazioni;
    Negli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 sono stati accantonati 6
    posti (di cui 2 all’Istituto comprensivo Ladino di Fassa) per le progressioni verticali
    ai sensi di quanto stabilito da ultimo dalla determinazione del Dirigente del Servizio
    per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione n. 180 di data 28
    luglio 2011. In base all’intesa sopra citata di data 23 maggio 2012 3 di tali posti
    saranno assegnati all’accesso dall’esterno, attingendo dalla graduatoria permanente
    del 2000 e successivamente dalla graduatoria degli idonei per il profilo di
    Funzionario amministrativo scolastico approvata con deliberazione della Giunta
    provinciale n. 1004 del 30/04/2009 e successive modifiche ed integrazioni.
    b) Assistente amministrativo scolastico (cat. C).
    Per la copertura dei posti vacanti e disponibili per l’anno scolastico
    2012/2013, si attinge dalla graduatoria degli idonei per il profilo di Assistente
    amministrativo scolastico, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n.
    1308 di data 4 giugno 2010 come aggiornata con deliberazione della Giunta
    Provinciale n. 1235 dd. 15 giugno 2012.
    Negli anni scolastici precedenti sono stati accantonati 6 posti in quanto destinati
    alle progressioni verticali ai sensi di quanto stabilito da ultimo dalla determinazione
    del Dirigente del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della
    formazione n. 180 di data 28 luglio 2011. In base all’intesa sopra citata, e nel rispetto
    dei limiti della deliberazione della Giunta provinciale n. 1896 di data 30 luglio 2009,
    tali posti saranno assegnati all’accesso dall’esterno, attingendo dalla graduatoria
    degli idonei per il profilo di Assistente amministrativo scolastico, approvata con
    deliberazione della Giunta provinciale n. 1308 di data 4 giugno 2010 e successive
    modifiche ed integrazioni.
    I posti che, relativamente all’anno scolastico 2012/2013, sarebbero destinati alle
    progressioni verticali non possono venire assegnati per assenza delle relative
    graduatorie e pertanto sono destinati all’accesso dall’esterno mediante escussione
    delle relative graduatorie di concorso pubblico.
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    c) Assistente di laboratorio scolastico (cat.C).
    Per la copertura dei posti vacanti e disponibili per l’anno scolastico
    2012/2013, si attinge con riferimento alle singole aree:
    - dalla graduatoria degli idonei per il profilo di Assistente di laboratorio scolastico
    Categoria C approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1334 di data 5
    giugno 2009, e successive modifiche ed integrazioni, come aggiornata ai sensi della
    deliberazione della Giunta provinciale n. 1281 di data 17 giugno 2011;
    Negli anni precedenti sono stati accantonati 33 posti per le progressioni verticali
    con la seguente distribuzione tra le aree: 22 posti Area informatica (di cui 1
    all’Istituto comprensivo Ladino di Fassa), 2 posti Area chimica, 1 posto Area edile, 2
    posti Area elettronica ed elettrotecnica, 2 posti Area fisica, 1 posto Area meccanica,
    3 posti Area scienze naturali, ai sensi di quanto stabilito dalla determinazione del
    Dirigente del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della
    formazione n. 180 di data 28 luglio 2011. In base all’intesa sopra citata, e nel rispetto
    dei limiti della deliberazione della Giunta provinciale n. 1896 di data 30 luglio 2009,
    tali posti saranno assegnati all’accesso dall’esterno, attingendo dalla graduatoria
    degli idonei per il profilo di Assistente di laboratorio scolastico, approvata con
    deliberazione della Giunta provinciale n. 1334 di data 5 giugno 2009, e successive
    modifiche ed integrazioni, come aggiornata ai sensi della deliberazione della Giunta
    provinciale n. 1281 di data 17 giugno 2011;
    I posti che, relativamente all’anno scolastico 2012/2013, sarebbero destinati alle
    progressioni verticali non possono venire assegnati per assenza delle relative
    graduatorie e pertanto sono destinati all’accesso dall’esterno mediante escussione
    delle relative graduatorie di concorso pubblico, se presenti.
    Lo scorrimento delle graduatorie relative alle singole aree avverrà iniziando
    dall’area con il minor numero di posti da assegnarsi per poi passare via via a quelle
    con numero maggiore. Nel caso di inserimento in più aree, la rinuncia al posto
    offerto in un’area comporta il depennamento solo dall’area per la quale si rinuncia al
    posto ma non dalle altre. Se invece il candidato accetta il posto in un’ area non può
    poi successivamente optare per altra area.
    Il candidato che scelga un istituzione scolastica o formativa facente parte di un
    presidio informatico accetta di svolgere la propria attività lavorativa anche nelle altre
    istituzioni scolastiche facenti parte del presidio stesso, secondo quanto
    opportunamente specificato nel contratto individuale.
    d) Coadiutore amministrativo scolastico (cat. B).
    Per la copertura dei posti vacanti e disponibili per l’anno scolastico
    2012/2013, si attinge:
     per il 50 % dei posti oltre all’eventuale posto dispari residuo dalla graduatoria
    degli idonei per il profilo di Coadiutore amministrativo scolastico, approvata
    con deliberazione della Giunta provinciale n. 1477 di data 7 luglio 2011;
     il restante 50 % dei posti viene destinato alle progressioni verticali dalla
    graduatoria della progressione verticale approvata con determinazione del
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    Dirigente del Servizio amministrazione e attività di supporto n. 91 di data 6
    maggio 2011;
    I posti annualmente destinati alle progressioni verticali ma non assegnati per
    assenza od insufficienza delle relative graduatorie saranno destinati all’accesso
    dall’esterno mediante escussione delle relative graduatorie di concorso pubblico, se
    presenti.
    e) Collaboratore scolastico (cat. A).
    Non sussistono graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato.
    f) Assistente bibliotecario (cat. C).
    Nelle more della ridefinizione di un fabbisogno organico relativo a questa figura
    professionale, che sia in linea con i criteri dettati con deliberazione n. 6720 del 4
    agosto 1995 per le biblioteche scolastiche e del relativo assetto, non è prevista per il
    prossimo anno scolastico 2012-2013 la copertura a tempo indeterminato dei posti
    individuati come vacanti. I relativi posti sono suscettibili di copertura transitoria
    mediante incarico/utilizzo provvisorio di personale dipendente di figura
    professionale compatibile ovvero mediante incarico professionale esterno.
    g) Assistente educatore (cat. C)
    Il fabbisogno provinciale complessivo in termini di monte ore viene coperto da
    personale assistente educatore provinciale e da personale dipendente da enti
    convenzionati presenti sul territorio. Non sussistono graduatorie provinciali
    utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato
    2. MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLE ASSUNZIONI A TEMPO
    INDETERMINATO
    A) Al fine di improntare l’attività amministrativa a criteri di semplificazione,
    economicità, efficacia, e trasparenza le assunzioni a tempo indeterminato del
    personale ATA stabilite annualmente dalla Giunta provinciale a decorrere dall’anno
    scolastico 2012/2013 seguiranno le seguenti modalità:
    - pubblicazione sul sito istituzionale (www.vivoscuola.it Personale
    ATA/assunzioni) dei contingenti dei posti relativi alle nomine a tempo
    indeterminato suddivisi tra le distinte figure professionali;
    - pubblicazione dell’elenco nominativo (cognome, nome, luogo e data di nascita)
    del personale aspirante individuato quale destinatario di proposta di assunzione
    a tempo indeterminato quale avente diritto e eccedente, distinti per figura
    professionale unitamente al calendario delle relative operazioni, che vale come
    avviso di convocazione;
    In presenza di due o più posti disponibili da coprire, le singole sedi di servizio
    sono assegnate a scelta degli interessati effettuata secondo ordine di graduatoria. Ove
    necessario in relazione alla pluralità del numero di posti da assegnare, la scelta viene
    effettuata in sede di convocazione assembleare.
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    Nell’avviso di convocazione sarà data comunicazione in merito alla
    documentazione di rito da presentare e verrà fissato il termine entro cui la stessa
    dovrà essere presentata. I contratti individuali saranno firmati, per l’Amministrazione
    dal Dirigente del Servizio amministrazione e attività di supporto o da suo delegato e
    dall'aspirante accettante, o da suo delegato (non sono consentite deleghe al Dirigente
    del Servizio amministrazione e attività di supporto).
    B) Al fine della scelta di sede si procederà alla pubblicazione all’Albo del Servizio
    amministrazione e attività di supporto, nonché sul sito istituzionale
    (www.vivoscuola.it Personale ATA/assunzioni) dell'elenco dei posti disponibili,
    almeno 24 ore prima dell’inizio delle convocazioni.
    C) Le convocazioni sono fatte in numero superiore al numero dei posti da conferire
    per il caso di eventuali rinunce e, comunque, la convocazione non costituisce diritto
    alla assunzione, se essa non spetta.
    D) Non acquisiscono il diritto al conferimento di incarichi a tempo indeterminato, e
    vengono depennati definitivamente dalle relative graduatorie per le assunzioni a
    tempo indeterminato e determinato, gli aspiranti convocati che:
    - sono assenti alle operazioni di scelta di sede;
    - non accettano l'assunzione o non sottoscrivono il contratto;
    - non assumono servizio, senza giustificato motivo, entro i termini stabiliti;
    - dopo aver assunto servizio, lo abbandonano.
    E) L'assunzione ha decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva
    assunzione del servizio. Le aspiranti che non possono assumere servizio perché si
    trovano in periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro ai sensi del T.U. delle
    disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità (D. Lgs.
    26.3.2001, n. 151), hanno diritto alla corresponsione del trattamento economico a
    partire dalla data di assunzione.
    F) Spetta la priorità nella scelta della sede a favore degli aspiranti, rientranti per
    ordine di graduatoria nel contingente da assumere, beneficiari del pertinente diritto
    riconosciuto a norma degli articoli 21 e 33 della legge n. 104 /1992 come modificata
    dalla legge 183/2010. Per coloro che rientrano nella fattispecie di cui all’articolo 33
    comma 5 (assistenza a persone disabili) il diritto di scelta riguarda la sede più vicina
    al domicilio della persona da assistere.
    G) In presenza di aspiranti beneficiari della disciplina di favore riservata ai disabili,
    ai sensi della legge 12.3.1999, n. 68 inclusi nella rispettiva graduatoria ed entro i
    limiti della disponibilità delle quote di riserva, sono accantonati a loro favore i posti
    in numero corrispondente e gli stessi sono chiamati a scegliere la sede secondo
    ordine di graduatoria. In ogni caso i posti da destinare alle categorie protette non
    potranno superare il 50 % del totale dei posti che verranno assegnati.
    H) Le assegnazioni del personale Assistente educatore sono effettuate, di norma, nel
    rispetto dell’esigenza prioritaria della continuità sullo stesso alunno, ai sensi dell’art.
    4, comma 3 dell’allegato D del pertinente CCPL 2002-2005.
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    SEZIONE II
    ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
    1. CRITERI GENERALI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
    Non possono essere assunti dipendenti che abbiano raggiunto i limiti di età per la
    permanenza in servizio presso la pubblica amministrazione come previsto dalla
    normativa vigente.
    1.1 INCARICHI ANNUALI PERSONALE A.T.A.
    A) Gli incarichi annuali sono conferiti, a cura del Servizio amministrazione e attività
    di supporto, sui posti di fabbisogno di diritto eventualmente non coperti con
    personale di ruolo, nonché sui posti comunque disponibili per l’intero anno
    scolastico (utilizzi, comandi, ecc.), compresi i posti orari purché pari o superiori a 18
    ore e con l’opzione, ove possibile, di accorpamento di detti posti orari su 2 scuole per
    la sola figura professionale di Assistente di laboratorio scolastico, se previamente
    stabilito in sede di definizione dell’organico.
    B) Tali incarichi saranno assegnati, come di seguito specificato per ogni singola
    figura professionale:
    • Funzionari amministrativi scolastici – nell’ordine:
    - dalla graduatoria permanente interna di riqualificazione di cui all’art. 4,
    comma 3, del pertinente accordo stralcio (segretari scolastici) di data
    08.08.2000, per assegnazione degli incarichi annuali ex articolo 19
    dell’Accordo di data 7 agosto 2007;
    - dalla graduatoria degli idonei per il profilo di Funzionario amministrativo
    scolastico approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1004 del
    30/04/2009, come aggiornata ai sensi della deliberazione della Giunta
    provinciale n. 1282 di data 17 giugno 2011 come modificata dalla
    deliberazione n. 1476 di data 7 luglio 2011;
    - dalla graduatoria preselettiva per titoli definitiva per il profilo di Funzionario
    amministrativo scolastico approvata con deliberazione della Giunta
    provinciale n. 3190 del 12/12/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
    • Assistenti amministrativi scolastici nell’ordine:
    Pag. 9 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118
    - dalla graduatoria degli idonei per il profilo di Assistente amministrativo
    scolastico approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1308 di
    data 4 giugno 2010 come aggiornata con deliberazione della Giunta
    provinciale n. 1235 di data 15 giugno 2012;
    - dalla graduatoria preselettiva per titoli definitiva per il profilo di Assistente
    amministrativo scolastico approvata con deliberazione della Giunta
    provinciale n. 337 di data 26 febbraio 2010;
    • Assistenti di laboratorio scolastico – nell’ordine, con riferimento alle singole
    aree:
    - dalla graduatoria degli idonei per il profilo di Assistente di laboratorio
    scolastico approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1334 di
    data 5 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni e come aggiornata
    ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1281 di data 17 giugno
    2011;
    - dalla graduatoria preselettiva per titoli definitiva per il profilo di Assistente di
    laboratorio scolastico approvata con deliberazione della Giunta provinciale n.
    250 del 13/02/2009 e modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale
    n. 1335 di data 5 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni;
    Lo scorrimento delle graduatorie relative alle singole aree avverrà iniziando
    dall’area con il minor numero di posti da assegnarsi per poi passare via via a quelle
    con numero maggiore.
    Nel caso di inserimento in più aree, la rinuncia al posto offerto in un’area
    comporta il depennamento, al fine dell’assegnazione degli incarichi annuali, solo
    dall’area per la quale si rinuncia al posto ma non dalle altre. Se invece il candidato
    accetta il posto in un’ area non può poi successivamente optare per altra area, se non
    al fine di completare il proprio orario a tempo pieno, nella stessa istituzione
    scolastica. Pertanto è ammissibile che un candidato che abbia già stipulato un
    contratto a tempo ridotto per un’area, possa, se utilmente collocato in graduatoria di
    altra area, stipulare, ai fini del completamento d’orario nella medesima istituzione
    scolastica, altro contratto per un’area diversa. Il completamento sarà possibile solo se
    sono già disponibili spezzoni di ore e non attraverso il frazionamento di posti interi.
    Il candidato che scelga un’istituzione scolastica o formativa facente parte di un
    presidio informatico accetta di svolgere la propria attività lavorativa anche nelle altre
    sedi del presidio stesso, secondo quanto opportunamente specificato nel contratto
    individuale.
    • Coadiutori amministrativi scolastici – nell’ordine:
    - dalla graduatoria degli idonei per il profilo di Coadiutore amministrativo
    scolastico approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1477 di
    data 7 luglio 2011;
    Pag. 10 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118
    - dalla graduatoria preselettiva per titoli definitiva per il profilo di Coadiutore
    amministrativo scolastico approvata con deliberazione della Giunta
    provinciale n. 424 del 11/03/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
    Il candidato che scelga un’istituzione scolastica o formativa facente parte di un
    presidio informatico accetta di svolgere la propria attività lavorativa anche nelle altre
    sedi del presidio stesso, secondo quanto opportunamente specificato nel contratto
    individuale.
    • Collaboratori scolastici:
    - dalla graduatoria provinciale di seconda fascia per la figura professionale di
    Collaboratore scolastico approvata con deliberazione della Giunta provinciale
    n. 74 di data 25 gennaio 2008 come integrata con deliberazione n. 1398 di
    data 12/06/2009 e successive modifiche ed integrazioni.
    C) In presenza di due o più posti di servizio da coprire per le singole figure
    professionali, le singole sedi di servizio sono assegnate a scelta degli interessati
    effettuata secondo ordine di graduatoria. Ove necessario, in relazione alla
    molteplicità del numero di posti da assegnare, la scelta viene effettuata in sede di
    convocazione assembleare in data compatibile con l’inizio della attività didattico -
    educativa, a seguito di convocazione effettuata mediante avviso pubblico all’Albo
    del Servizio amministrazione e attività di supporto e sul sito www.vivoscuola.it
    Personale ATA/Assunzioni almeno 5 giorni prima della data di convocazione.
    Nell’avviso pubblico sarà data comunicazione in merito alla documentazione di rito
    da presentare e verrà fissato il termine entro cui la stessa dovrà essere presentata. I
    contratti individuali sono sottoscritti dal Dirigente del Servizio amministrazione e
    attività di supporto, o da suo delegato, e dall'aspirante accettante, o da suo delegato
    (non sono consentite deleghe al Dirigente del Servizio amministrazione e attività di
    supporto).
    D) Al fine della scelta di sede si procederà alla pubblicazione all’Albo del Servizio
    amministrazione e attività di supporto, nonché sul sito istituzionale
    (www.vivoscuola.it Personale ATA/assunzioni) dell'elenco dei posti disponibili,
    almeno 24 ore prima dell’inizio delle convocazioni.
    E) Non acquisiscono il diritto al conferimento di incarico annuale, per la sola
    graduatoria per la quale sono stati convocati, ma conservano il diritto al conferimento
    di supplenze temporanee da parte dei Dirigenti scolastici, gli aspiranti che:
    - sono assenti alle operazioni di scelta di sede;
    - non accettano l'assunzione o non sottoscrivono il contratto.
    F) Decadono dal contratto stipulato e perdono altresì il diritto al conferimento di
    supplenze temporanee per tutto l'anno scolastico e in tutte le istituzioni scolastiche,
    con riferimento al profilo professionale per la quale sono stati chiamati gli aspiranti
    che non assumono servizio alla data indicata, senza giustificato motivo, ovvero, dopo
    averlo assunto, lo abbandonano, con la seguente eccezione:
    - entro il 31/12/2012 è consentito abbandonare l’incarico annuale conferito per
    accettare, in una figura professionale di categoria diversa, un altro incarico o
    una supplenza purché sia a tempo pieno e si estenda almeno fino al
    Pag. 11 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118
    31/08/2013. Le tre condizioni (figura professionale diversa, tempo pieno e
    durata fino al 31 agosto 2013) devono sussistere contemporaneamente In tale
    evenienza non opera l’obbligo del preavviso (art. 27, c. 10 del pertinente
    CCPL 2002-2005, come sostituito dall’articolo 12 dell’Accordo di data 7
    agosto 2007).
    G) Per le assunzioni a tempo determinato, la presa di servizio deve avvenire in
    giornata, salvo diverso termine assegnato dall'amministrazione (art. 27, comma 3, del
    CCPL come sostituito dall’articolo 12 dell’Accordo di data 7 agosto 2007). La
    mancata assunzione del servizio alla data convenuta, per giustificato motivo,
    comporta la sospensione della decorrenza degli effetti giuridici ed economici fino
    alla effettiva presa di servizio.
    H) L'assunzione ha decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva
    assunzione del servizio e termina con la fine dell'anno scolastico (31 agosto). Il
    contratto di incarico annuale, sottoscritto da dipendente che, alla data di assunzione
    del servizio, si trovi in periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per
    gravidanza/puerperio (compresa la gravidanza a rischio), è valido ai soli fini giuridici
    e non economici, per tutto il periodo di durata dell’interdizione obbligatoria (o
    gravidanza a rischio) e, comunque, fino alla effettiva presa di servizio o alla
    sopraggiunta scadenza del contratto.
    E’ equiparata alla effettiva presa di servizio, con diritto al trattamento economico,
    oltre ai casi previsti per legge l’eventuale assenza a norma della disciplina sulla tutela
    della maternità (congedo parentale, malattia bambino), immediatamente successiva
    al termine dell’interdizione obbligatoria, che la dipendente chieda di usufruire con
    congruo anticipo.
    I) Spetta la priorità nella scelta della sede a favore degli aspiranti, rientranti per
    ordine di graduatoria nel contingente da assumere, beneficiari del pertinente diritto
    riconosciuto a norma degli articoli 21 e 33 della legge n. 104 /1992 come modificata
    dalla legge 183/2010. Per coloro che rientrano nella fattispecie di cui all’articolo 33
    comma 5 (assistenza a persone disabili) il diritto di scelta riguarda la sede più vicina
    al domicilio della persona da assistere.
    L) per quanto riguarda l’applicazione delle quote di riserva previste dalle legge 68
    del 1999 si rinvia a quanto stabilito nel punto g) della sezione I del presente Allegato.
    In ogni caso i posti da destinare alle categorie protette non potranno superare il 50 %
    del totale dei posti che verranno assegnati.
    M) ai sensi dell’articolo 19 dell’Accordo di data 7 agosto 2007 e successive
    modifiche ed integrazioni al personale già dipendente, utilmente collocato in
    graduatorie di procedure destinate all’assunzione a tempo indeterminato e a tempo
    determinato, approvate nell’ambito del Comparto Scuola, possono essere assegnati
    da parte del Servizio amministrazione e attività di supporto, su richiesta
    dell’interessato, incarichi a tempo determinato, purché di durata non inferiore
    all’anno scolastico, per lo svolgimento di mansioni diverse rispetto a quelle proprie
    della qualifica di appartenenza, con attribuzione del trattamento giuridico -
    economico connesso al nuovo incarico, fermo restando l’inquadramento in
    godimento ed il mantenimento della titolarità del posto. Il diverso trattamento
    giuridico – economico trova applicazione solo per il periodo di effettivo svolgimento
    delle mansioni diverse.
    Pag. 12 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118
    1.2 SUPPLENZE TEMPORANEE PERSONALE A.T.A.
    A) Le supplenze temporanee, la cui durata non può essere inferiore a 18 ore
    settimanali, sono conferite a cura delle singole istituzioni scolastiche, nei seguenti
    casi:
    1) per coprire posti vacanti, o comunque disponibili per l’intero anno scolastico,
    eventualmente non assegnati entro la data di inizio dell’attività didattica da parte
    del Servizio amministrazione e attività di supporto;
    2) per coprire posti orari residui di part-time verticali annuali, secondo le esigenze
    di servizio delle singole Istituzioni scolastiche;
    3) per surrogare le frazioni di ore che residuano in presenza di personale a tempo
    parziale (non assegnate dal Servizio amministrazione e attività di supporto),
    purché la somma delle singole frazioni orarie sia pari o superiori a 18 ore
    settimanali, nella medesima istituzione scolastica e per la stessa figura
    professionale (nel caso di frazioni orarie inferiori a 18 ore, è possibile
    l’assegnazione della supplenza portando l’orario settimanale a 18 ore, e
    riducendo in proporzione la durata della stessa);
    4) per assenze dei titolari purché di durata superiore ai limiti di cui al successivo
    comma, con esclusione di permessi orari (L. 104/92, riduzione orario per
    maternità, ecc.), con le seguenti specificazioni;
     il personale amministrativo e tecnico può essere sostituito solo per
    assenze superiori a 15 giorni, salvo deroga autorizzata da parte del
    Dirigente del Servizio amministrazione e attività di supporto;
     il personale ausiliario può essere sostituito, dal primo giorno, per assenze
    pari o superiori a 3 giorni. In caso di eccezionali esigenze di servizio (es.
    unica figura in servizio nel singolo plesso), la sostituzione è possibile
    anche solamente per 1 o 2 giorni;
    5) per assenze per ferie ed eventuali recuperi orari, purché contigue ad assenze del
    titolare anche a titolo diverso (malattia, aspettativa, ecc. compreso il
    pensionamento) superiori a 15 giorni continuativi (giornate non lavorative
    comprese) (il limite dei 15 giorni si intende con riferimento alla somma
    complessiva dei giorni delle assenze per ferie e recuperi orari e dei giorni delle
    assenze del titolare a titolo diverso);
    6) è inoltre fatta salva la possibilità di concordare con il personale già in servizio
    nell’istituzione scolastica a tempo ridotto una integrazione oraria nella medesima
    figura professionale fino al completamento orario del dipendente interessato, per
    il tempo strettamente necessario;
    B) Per le supplenze temporanee di cui alla lettera A) da conferire a cura delle singole
    istituzioni scolastiche, si attingerà nell'ordine, come di seguito specificato per ogni
    figura professionale:
    Pag. 13 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118
    • Funzionari amministrativi – nell’ordine si attinge:
    - dalle rispettive graduatorie d’istituto degli idonei per il profilo di Funzionario
    amministrativo scolastico, approvate con deliberazione della Giunta provinciale
    n. 1004 del 30/04/2009 e successive modifiche ed integrazioni, come aggiornate
    ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1282 di data 17 giugno
    2011 come modificata dalla deliberazione n. 1476 di data 7 luglio 2011;
    - subordinatamente dalle rispettive graduatorie d’istituto preselettive per titoli
    definitive per il profilo di Funzionario amministrativo scolastico approvate con
    deliberazione della Giunta provinciale n. 3190 del 12/12/2008 e successive
    modifiche ed integrazioni;
    - nel caso in cui non risulti possibile provvedere alla copertura dei posti mediante
    l’utilizzo delle graduatorie d’istituto di propria pertinenza, si potrà utilizzare le
    graduatorie d’istituto delle scuole viciniori;
    - in caso di ulteriore indisponibilità di candidati attraverso chiamate fuori
    graduatoria. In tal caso i Dirigenti scolastici provvedono alla comparazione delle
    domande di assunzione presentate direttamente alle istituzioni scolastiche e
    formative, per l’anno scolastico in corso. La comparazione è effettuata dai
    Dirigenti scolastici osservando, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai
    requisiti d’accesso e alla valutazione dei titoli previsti dal D.P.P. 12 giugno 2006,
    n. 11 – 64/Leg “Regolamento per l'accesso all'impiego del personale
    amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli
    istituti di formazione professionale provinciali”.
    • Assistenti amministrativi scolastici: nell’ordine si attinge:
    - dalle rispettive graduatorie d’istituto degli idonei per il profilo di Assistente
    amministrativo scolastico, approvate con deliberazione della Giunta provinciale
    n. 1308 di data 4 giugno 2010 come aggiornata con deliberazione della Giunta
    provinciale n. 1235 di data 15 giugno 2012;
    - subordinatamente dalle rispettive graduatorie d’istituto preselettive per titoli
    definitive per il profilo di Assistente amministrativo scolastico approvate con
    deliberazione della Giunta provinciale n. 337 del 26 febbraio 2010;
    - nel caso in cui non risulti possibile provvedere alla copertura dei posti mediante
    l’utilizzo delle graduatorie d’istituto di propria pertinenza, si potrà utilizzare le
    graduatorie d’istituto delle scuole viciniori;
    - in caso di ulteriore indisponibilità di candidati attraverso chiamate fuori
    graduatoria. In tal caso i Dirigenti scolastici provvedono alla comparazione delle
    domande di assunzione presentate direttamente alle istituzioni scolastiche e
    formative, per l’anno scolastico in corso. La comparazione è effettuata dai
    Dirigenti scolastici osservando, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai
    requisiti d’accesso e alla valutazione dei titoli previsti dal D.P.P. 12 giugno 2006,
    n. 11 – 64/Leg “Regolamento per l'accesso all'impiego del personale
    amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli
    istituti di formazione professionale provinciali”.
    Pag. 14 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118
    • Assistenti di laboratorio scolastico - nell’ordine, con riferimento alle singole
    aree, si attinge:
    - dalle rispettive graduatorie d’istituto degli idonei per il profilo di Assistente di
    laboratorio scolastico approvate con deliberazione della Giunta provinciale n.
    1334 di data 05/06/2009 e successive modifiche ed integrazioni, come aggiornata
    ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1281 di data 17 giugno
    2011;
    - subordinatamente dalle rispettive graduatorie d’istituto preselettive per titoli
    definitive per il profilo di Assistente di laboratorio scolastico approvata con
    deliberazione della Giunta provinciale n. 250 del 13/02/2009 e successive
    modifiche ed integrazioni;
    - nel caso in cui non risulti possibile provvedere alla copertura dei posti mediante
    l’utilizzo delle graduatorie d’istituto di propria pertinenza, si potrà utilizzare le
    graduatorie d’istituto delle scuole viciniori;
    - in caso di ulteriore indisponibilità di candidati attraverso chiamate fuori
    graduatoria. In tal caso i Dirigenti scolastici provvedono alla comparazione delle
    domande di assunzione presentate direttamente alle istituzioni scolastiche e
    formative, per l’anno scolastico in corso. La comparazione è effettuata dai
    Dirigenti scolastici osservando, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai
    requisiti d’accesso e alla valutazione dei titoli previsti dal D.P.P. 12 giugno 2006,
    n. 11 – 64/Leg “Regolamento per l'accesso all'impiego del personale
    amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli
    istituti di formazione professionale provinciali”.
    Il candidato che scelga un istituzione scolastica o formativa facente parte di un
    presidio informatico accetta di svolgere la propria attività lavorativa anche nelle altre
    sedi del presidio stesso, secondo quanto opportunamente specificato nel contratto
    individuale.
    Coadiutori amministrativi scolastici - nell’ordine si attinge:
    - dalle rispettive graduatorie d’istituto degli idonei per il profilo di Coadiutore
    amministrativo scolastico approvate con deliberazione della Giunta provinciale n.
    1477 di data 7 luglio 2011;
    - subordinatamente dalle rispettive graduatorie d’istituto preselettive per titoli
    definitive per il profilo di Coadiutore amministrativo scolastico approvata con
    deliberazione della Giunta provinciale n. 424 del 11/03/2011 e successive
    modifiche ed integrazioni;
    - nel caso in cui non risulti possibile provvedere alla copertura dei posti mediante
    l’utilizzo delle graduatorie d’istituto di propria pertinenza, si potrà utilizzare le
    graduatorie d’istituto delle scuole viciniori;
    - in caso di ulteriore indisponibilità di candidati attraverso chiamate fuori
    graduatoria. In tal caso i Dirigenti scolastici provvedono alla comparazione delle
    domande di assunzione presentate direttamente alle istituzioni scolastiche e
    formative, per l’anno scolastico in corso. La comparazione è effettuata dai
    Dirigenti scolastici osservando, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai
    requisiti d’accesso e alla valutazione dei titoli previsti dal D.P.P. 12 giugno 2006,
    n. 11 – 64/Leg “Regolamento per l'accesso all'impiego del personale
    Pag. 15 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118
    amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli
    istituti di formazione professionale provinciali”.
    • Collaboratori scolastici - nell’ordine, si attinge:
    - dalle rispettive graduatorie d’istituto di seconda fascia per la figura professionale
    di Collaboratore scolastico approvate con delibera della Giunta provinciale n. 74
    di data 25 gennaio 2008 come aggiornata e integrata con deliberazione n. 1398 di
    data 12 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni;
    - nel caso in cui non risulti possibile provvedere alla copertura dei posti mediante
    l’utilizzo delle graduatorie d’istituto di propria pertinenza, si potrà utilizzare le
    graduatorie d’istituto delle scuole viciniori;
    - in caso di ulteriore indisponibilità di candidati attraverso chiamate fuori
    graduatoria. In tal caso i Dirigenti scolastici provvedono alla comparazione delle
    domande di assunzione presentate direttamente alle istituzioni scolastiche e
    formative, per l’anno scolastico in corso. La comparazione è effettuata dai
    Dirigenti scolastici osservando, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai
    requisiti d’accesso e alla valutazione dei titoli previsti dal D.P.P. 12 giugno 2006,
    n. 11 – 64/Leg “Regolamento per l'accesso all'impiego del personale
    amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli
    istituti di formazione professionale provinciali”.
    C) Le supplenze sono assegnate dai singoli Dirigenti scolastici per il tempo
    strettamente necessario in relazione al posto da coprire e, comunque, fino a non oltre
    il 31 agosto.
    D) Decadono dal contratto stipulato, e dalla eventuale proroga e perdono il diritto al
    conferimento di altre supplenze temporanee per il profilo professionale per il quale
    sono stati chiamati, presso il medesimo istituto e per tutto l'anno scolastico gli
    aspiranti che non accettano la supplenza proposta o che non assumono servizio alla
    data indicata. Ciò vale in ogni caso di accettazione, anche telefonica, non seguita
    dalla assunzione del servizio alla data convenuta. In caso di mancata accettazione per
    motivo di malattia, certificata nel termine di 24 ore, o per avere già un altro rapporto
    di lavoro temporaneo alle dipendenze della PAT, la supplenza è conferita ad altro
    aspirante e l'avente diritto conserva il posto in graduatoria. Non è possibile la presa di
    servizio dal personale che si trovi in stato di malattia.
    E) E' in ogni caso ritenuta giustificata l'eventuale mancata accettazione dell'avente
    diritto in caso di assunzione ad orario ridotto.
    F) L'aspirante che abbia effettuato una supplenza conserva altresì il diritto alle
    ulteriori supplenze nei confronti degli aspiranti che lo seguono in graduatoria.
    G) Non può essere conferita una supplenza temporanea a chi abbia in corso altra
    supplenza temporanea o incarico annuale nelle istituzioni scolastiche in qualsiasi
    profilo professionale ATA. Nell’eventualità comunque di abbandono del servizio per
    accettazione di altra supplenza (o per qualsiasi altra ragione), si determina la revoca
    dell’eventuale nuovo contratto stipulato nonché l’impossibilità di ulteriore
    assunzione in tutte le istituzioni scolastiche per l’intero anno scolastico nella
    medesima figura professionale di provenienza con la seguente eccezione:
    Pag. 16 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118
    - entro il 31/12/2012 è consentito accettare una supplenza temporanea, in una
    figura professionale di categoria diversa, da parte degli aspiranti ai quali era
    stato conferito un incarico annuale, o una supplenza temporanea, a
    condizione che la nuova supplenza sia a tempo pieno e si estenda almeno fino
    al 31/08/2013. Le tre condizioni (figura professionale diversa, tempo pieno e
    durata fino al 31 agosto 2013) devono sussistere contemporaneamente. In tale
    evenienza non opera l’obbligo del preavviso (art. 27, c. 10 del pertinente
    CCPL 2002-2005, come sostituito dall’articolo 12 dell’Accordo di data 7
    agosto 2007).
    H) Al fine di improntare l’attività amministrativa a criteri di semplificazione,
    economicità, efficacia, e trasparenza le supplenze temporanee del Personale ATA
    attraverso lo scorrimento delle graduatorie d’istituto o tramite chiamate fuori
    graduatoria nei casi consentiti a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 seguiranno
    le modalità sotto elencate:
    o Gli istituti interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la
    disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante
    fonogramma.
    o Il fonogramma è la registrazione agli atti dell’istituto della chiamata
    telefonica, da effettuarsi con l’indicazione del giorno, dell’ora della
    comunicazione, del nominativo di chi effettua la chiamata e del nominativo di
    chi l’effettua e della persona che ha dato risposta, della risposta o
    l’annotazione della mancata risposta.
    o La proposta di assunzione deve contenere la tipologia di posto da coprire, la
    durata e le ore di servizio settimanali.
    o L’aspirante supplente che abbia indicato in domanda un numero di telefonia
    mobile, qualora la zona non sia coperta della rete di telefonia, oppure il
    telefono risulti spento o in segreteria telefonica, sarà considerato come
    mancata risposta.
    o Per le supplenze che si preannunciano di durata uguale o inferiore ai 60
    giorni la proposta di assunzione deve essere effettuata con fonogramma. Nel
    caso di mancata risposta alla prima chiamata la stessa deve essere reiterata a
    distanza di almeno 30 minuti per altre due volte. La mancata risposta alla
    terza chiamata comporta lo scorrimento della graduatoria.
    o L’accettazione della proposta deve essere immediata ovvero entro il termine
    stabilito dal Dirigente scolastico.
    o Dopo l’accettazione il dipendente deve assumere servizio entro 24 ore ovvero
    entro altro termine stabilito dall’Amministrazione .
    o Per le supplenze che si preannunciano di durata superiore ai 60 giorni la
    proposta di assunzione deve essere effettuata con fonogramma. Le chiamate,
    in numero non inferiore alle quattro, devono essere effettuate nell’arco di 48
    ore ed almeno due nelle fasce comprese tra le ore 7.30 e le 8.30, tra le ore
    13.00 e le 14.00 e tra le ore 16.00 e le 17.00. La mancata risposta alla quarta
    chiamata comporta lo scorrimento della graduatoria. L’accettazione della
    proposta deve essere immediata ovvero entro il termine stabilito dal Dirigente
    scolastico.
    o Dopo l’accettazione il dipendente deve assumere servizio entro 24 ore ovvero
    entro altro termine stabilito dall’Amministrazione
    Pag. 17 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118
    La mancata risposta alle chiamate telefoniche come sopra descritte non comporta il
    depennamento dalla relativa graduatoria d’istituto. Il candidato potrà pertanto essere
    ricontattato per successive supplenze.
    I) La presa di servizio deve avvenire in giornata, salvo diverso termine assegnato
    dalla istituzione scolastica interessata. Contestualmente alla assunzione del servizio
    deve essere sottoscritto il contratto individuale, nonché la dichiarazione di
    incompatibilità, con l'obbligo della presentazione della documentazione di rito entro
    il termine assegnato. La documentazione di rito deve essere presentata anche in caso
    di supplenza che si concluda prima della scadenza dei giorni assegnati per
    presentarla, pena l'impossibilità di successiva riassunzione nella medesima e in altre
    istituzioni scolastiche per la medesima figura professionale e per l’anno scolastico in
    corso.
    L) Sono esonerati dal presentare la documentazione di rito gli aspiranti che abbiano
    già presentato la documentazione in occasione di precedente assunzione nel
    medesimo anno scolastico.
    M) Le supplenze assegnate debbono essere rese pubbliche mediante indicazione
    all'Albo della scuola del nominativo dell’incaricato e della tipologia e durata
    dell’incarico. I relativi contratti devono essere trasmessi immediatamente al Servizio
    amministrazione e attività di supporto, per gli adempimenti di competenza.
    N) La supplenza deve essere conferita con scadenza determinata, per il tempo
    strettamente necessario e, comunque, entro la fine dell'anno scolastico (31 agosto) e
    può essere prorogata, in rapporto alle esigenze di servizio dei singoli Istituti,
    all’interno del medesimo anno scolastico nel caso di reiterata assenza ininterrotta del
    titolare senza soluzione di continuità (comprensiva di eventuali giorni liberi e/o
    festivi). In ogni caso, il rapporto è prorogato, a favore del solo supplente
    effettivamente in servizio. Ai fini della proroga è considerato effettivamente in
    servizio il personale che si trova in ferie, in recupero orario, in assenza per
    interdizione obbligatoria, ovvero in assenza per infortunio sul lavoro. E’ equiparata
    alla effettiva presa di servizio, con diritto al trattamento economico, oltre ai casi
    previsti per legge l’eventuale assenza a norma della disciplina sulla tutela della
    maternità (congedo parentale, malattia bambino) immediatamente successiva al
    termine dell’interdizione obbligatoria, che la dipendente chieda di usufruire con
    congruo anticipo. Nel caso di non accettazione della proroga, l’aspirante sarà
    dichiarato decaduto e perderà altresì il diritto al conferimento di altre supplenze
    temporanee, presso il medesimo istituto, per tutto l'anno scolastico, per la stessa
    figura professionale.
    O) L'assunzione ha decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva
    assunzione del servizio. Il contratto di supplenza, sottoscritto da dipendente che, alla
    data di assunzione del servizio, si trovi in periodo di interdizione obbligatoria dal
    lavoro per gravidanza/puerperio (compresa la gravidanza a rischio), è valido ai soli
    fini giuridici e non economici, per tutto il periodo di durata dell’interdizione
    obbligatoria e, comunque, fino alla effettiva presa di servizio o alla sopraggiunta
    scadenza del contratto. E’ equiparata alla effettiva presa di servizio, con diritto al
    trattamento economico, oltre ai casi previsti per legge, l’eventuale assenza a norma
    della disciplina sulla tutela della maternità (congedo parentale, malattia bambino)
    Pag. 18 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118
    immediatamente successiva al termine dell’interdizione obbligatoria, che la
    dipendente chieda di usufruire con congruo anticipo.
    P) Per obiettive e documentate esigenze di servizio, da autorizzarsi da parte del
    Dirigente del Servizio amministrazione e attività di supporto, il Dirigente scolastico
    può, in alternativa alla sostituzione del personale amministrativo, procedere
    all’attribuzione di mansioni immediatamente superiori ad altra unità di personale
    amministrativo della medesima istituzione scolastica in servizio con rapporto di
    lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 45 della legge provinciale 3 aprile
    1997, n. 7. Le mansioni superiori possono essere attribuite allo stesso dipendente per
    un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi.
    Q) A seguito dell’aggiornamento del quadro provinciale dell'offerta scolastica per il
    secondo ciclo di istruzione con decorrenza dall'anno scolastico 2010/2011 effettuato
    con la deliberazione n. 298 di data 23 febbraio 2010 si è provveduto a costituire ex
    novo l’Istituto d’Istruzione delle Arti di Trento, comprendente l’attuale Istituto
    d’Arte “Vittoria di Trento”, il Liceo musicale e coreutico “Bonporti di Trento”
    nonché il Liceo Artistico “Depero” di Rovereto. L’aggregazione del Liceo Artistico
    “Depero” di Rovereto all’Istituto d’Arte di Trento ha inoltre determinato la
    trasformazione dell’Istituto d’Istruzione “Don Milani – Depero” di Rovereto
    nell’Istituto d’Istruzione “Don Milani” di Rovereto. Occorre pertanto dettare alcune
    indicazioni per l’utilizzo delle graduatorie d’istituto attualmente vigenti e formate
    con riferimento agli istituti come esistenti prima della citata deliberazione n. 298 di
    data 23 febbraio 2010:
    - per i Funzionari amministrativi scolastici i nuovi Istituto d’Istruzione delle Arti di
    Trento e l’Istituto d’Istruzione “Don Milani” di Rovereto utilizzeranno
    rispettivamente le graduatorie dell’Istituto d’Arte “Vittoria di Trento e
    dell’Istituto d’Istruzione “Don Milani – Depero” di Rovereto;
    - per gli Assistenti amministrativi scolastici, gli Assistenti di laboratorio scolastici
    e i Collaboratori scolastici l’Istituto d’Istruzione delle Arti di Trento utilizzerà le
    graduatorie vigenti dell’Istituto d’Istruzione “Don Milani – Depero” di Rovereto
    per la copertura dei posti relativi al plesso del Liceo Artistico “Depero” di
    Rovereto. Per la copertura degli altri posti: l’Istituto d’Istruzione “Don Milani” di
    Rovereto utilizzerà le graduatorie vigenti dell’Istituto d’Istruzione “Don Milani –
    Depero” di Rovereto mentre l’Istituto d’Istruzione delle Arti di Trento utilizzerà
    le graduatorie vigenti dell’Istituto d’Arte “Vittoria di Trento.
    R) A seguito dell’aggiornamento del quadro provinciale dell'offerta scolastica per il
    secondo ciclo di istruzione effettuato con la deliberazione n. 1489 di data 25
    novembre 2011 si è provveduto ad istituire, con decorrenza dall'anno scolastico
    2012/2013, nella città di Trento, un Liceo Linguistico che unisce le classi
    dell’indirizzo linguistico del Liceo “ L. Da Vinci” di Trento e dell’Istituto “A.
    Rosmini” di Trento nonché ad istituire l’Istituto Tecnico “Tambosi - Battisti” di
    Trento che unifica l’Istituto tecnico “A. Tambosi” di Trento e l’Istituto “L. Battisti”
    di Trento . Occorre pertanto dettare alcune indicazioni per l’utilizzo delle graduatorie
    d’istituto attualmente vigenti e formate con riferimento agli istituti come esistenti
    prima della citata deliberazione n. 1489 di data 25 novembre 2011. In particolare:
    - per tutte le figure professionali ATA il nuovo Liceo Linguistico di Trento
    utilizzerà proprie graduatorie d’istituto formate attraverso la fusione “a pettine”
    mediante inserimento dei candidati con i rispettivi punteggi, delle graduatorie del
    Liceo “ L. Da Vinci” e dell’Istituto “A. Rosmini” di Trento;
    Pag. 19 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118
    - per tutte le figure professionali ATA il nuovo Istituto Tecnico “Tambosi -
    Battisti” di Trento utilizzerà delle proprie graduatorie d’istituto formate
    attraverso la fusione “a pettine” mediante inserimento dei candidati con i
    rispettivi punteggi, delle graduatorie dell’Istituto tecnico “A. Tambosi” di Trento
    e dell’Istituto “L. Battisti” di Trento.
    Non possono essere assunti dipendenti che abbiano raggiunto i limiti di età per la
    permanenza in servizio presso la pubblica amministrazione come previsto dalla
    normativa vigente.
    2 INCARICHI PERSONALE ASSISTENTE EDUCATORE
    2.1 INCARICHI ANNUALI
    A) Gli incarichi annuali sono conferiti, a cura del Servizio amministrazione e attività
    di supporto, sui posti di fabbisogno, non coperti con personale di ruolo, nonché sui
    posti comunque disponibili per l’intero anno scolastico (utilizzi, comandi, ecc.),
    compresi i posti orari a 24 e 30 ore, attingendo dalla graduatoria preselettiva se
    approvata dalla Giunta provinciale prima dell’inizio dell’anno scolastico.
    B) Gli incarichi sono assegnati in sede di convocazione nel rispetto dell’esigenza
    prioritaria della continuità sullo stesso alunno/a, salvi i casi per i quali l’assegnazione
    del personale non risulti compatibile o non risulti opportuna rispetto alle esigenze
    assistenziali educative (art. 4, comma 3, dell’allegato D del pertinente CCPL 2002-
    2005), in data compatibile con l’inizio dell’attività didattico – educativa. I contratti
    individuali sono sottoscritti dal Dirigente del Servizio amministrazione e attività di
    supporto, o da suo delegato, e dall'aspirante accettante, o da suo delegato.
    C) In presenza di due o più posti di servizio da coprire per le singole figure
    professionali, le singole sedi di servizio sono assegnate a scelta degli interessati
    effettuata secondo ordine di graduatoria. Ove necessario, in relazione alla
    molteplicità del numero di posti da assegnare, la scelta viene effettuata in sede di
    convocazione assembleare in data compatibile con l’inizio della attività didattico -
    educativa, a seguito di convocazione effettuata mediante avviso pubblico all’Albo
    del Servizio amministrazione e attività di supporto e sul sito www.vivoscuola.it
    Personale ATA/Assunzioni almeno 5 giorni prima della data di convocazione.
    Nell’avviso pubblico sarà data comunicazione in merito alla documentazione di rito
    da presentare e verrà fissato il termine entro cui la stessa dovrà essere presentata. I
    contratti individuali sono sottoscritti dal Dirigente del Servizio amministrazione e
    attività di supporto, o da suo delegato, e dall'aspirante accettante, o da suo delegato
    (non sono consentite deleghe al Dirigente del Servizio amministrazione e attività di
    supporto).
    D) Al fine della scelta di sede, si procederà entro l'inizio delle operazioni di
    convocazione alla affissione all’Albo del Servizio amministrazione e attività di
    supporto dell'elenco dei posti disponibili.
    E) Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona delegata, di propria
    fiducia (non sono consentite deleghe al Dirigente del Servizio amministrazione e
    Pag. 20 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118
    attività di supporto). Essi devono, personalmente o a mezzo della persona
    eventualmente delegata, accettare contestualmente l'assunzione e sottoscrivere il
    contratto individuale impegnandosi a presentare la documentazione di rito entro il
    termine indicato, pena risoluzione del contratto stesso.
    F) Non acquisiscono il diritto al conferimento di incarico annuale, ma conservano il
    diritto al conferimento di supplenze temporanee da parte dei Dirigenti scolastici, gli
    aspiranti che:
    a) sono assenti alle operazioni di scelta di sede senza giustificato motivo;
    b) non accettano l'assunzione o non sottoscrivono il contratto.
    G) Per le assunzioni a tempo determinato, la presa di servizio deve avvenire in
    giornata, salvo diverso termine assegnato dall'amministrazione. La mancata
    assunzione del servizio alla data convenuta, per giustificato motivo, comporta la
    sospensione della decorrenza degli effetti giuridici ed economici fino alla effettiva
    presa di servizio.
    H) L'assunzione ha decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio della
    attività didattica e, in ogni caso, dalla data di effettiva assunzione del servizio e
    termina con il 31 luglio 2013 (comprende cioè tutto il periodo di estensione della
    attività didattica nonché il periodo necessario per consentire la fruizione delle ferie
    altrimenti soggette a corresponsione di indennità sostitutiva.). Il contratto di incarico
    annuale, sottoscritto da dipendente che, alla data di assunzione del servizio, si trovi
    in periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per gravidanza/puerperio (compresa
    la gravidanza a rischio), è valido ai soli fini giuridici e non economici, per tutto il
    periodo di durata dell’interdizione obbligatoria (o gravidanza a rischio) e, comunque,
    fino alla effettiva presa di servizio o alla sopraggiunta scadenza del contratto. E’
    equiparata alla effettiva presa di servizio, con diritto al trattamento economico, oltre
    ai casi previsti per legge l’eventuale assenza a norma della disciplina sulla tutela
    della maternità (congedo parentale, malattia bambino), immediatamente successiva
    al termine dell’interdizione obbligatoria, che la dipendente chieda di usufruire con
    congruo anticipo.
    I) Spetta la priorità nella scelta della sede a favore degli aspiranti, rientranti per
    ordine di rispettiva graduatoria nel contingente da assumere, beneficiari del
    pertinente diritto riconosciuto a norma della legge n. 104/1992 (assistenza
    all'handicap), peraltro, nel rispetto dell’esigenza prioritaria della continuità sullo
    stesso alunno/a, salvi i casi per i quali l’assegnazione del personale non risulti
    compatibile o non risulti opportuna rispetto alle esigenze assistenziali educative (art.
    4, comma 3, dell’allegato D del pertinente CCPL 2002-2005).
    L) In presenza di aspiranti inclusi nella rispettiva graduatoria beneficiari della
    disciplina di favore riservata ai disabili ai sensi della legge 12.3.1999, n. 68, ed entro
    i limiti della disponibilità delle quote di riserva, sono accantonati a loro favore i posti
    in numero corrispondente e gli stessi sono chiamati a scegliere la sede secondo
    ordine di graduatoria.
    2.2. SUPPLENZE TEMPORANEE
    Pag. 21 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118
    A) Le supplenze sono conferite, anche dal primo giorno di assenza, a cura delle
    singole istituzioni scolastiche sui posti disponibili rimasti scoperti alla data di inizio
    della attività didattico - educativa, non assegnati da parte del Servizio
    amministrazione e attività di supporto, o per assenza del titolare, attingendo dalle
    graduatorie di istituto di seconda fascia formate sulla base della graduatoria
    preselettiva se approvate dalla Giunta provinciale prima dell’inizio dell’anno
    scolastico.
    B) Nel caso in cui non risulti possibile provvedere alla copertura dei posti mediante
    l’utilizzo delle graduatorie d’istituto di propria pertinenza, si potrà utilizzare le
    graduatorie d’istituto delle scuole viciniori. In caso di ulteriore indisponibilità di
    candidati attraverso chiamate fuori graduatoria. In tal caso i Dirigenti scolastici
    provvedono alla comparazione delle domande di assunzione presentate direttamente
    alle istituzioni scolastiche e formative, per l’anno scolastico in corso. La
    comparazione è effettuata dai Dirigenti scolastici osservando, in quanto applicabili,
    le disposizioni relative ai requisiti d’accesso e alla valutazione dei titoli previsti dal
    bando di concorso per la figura di Assistente educatore approvato con deliberazione
    della Giunta provinciale n. 550 di data 23 marzo 2012.
    C) Le supplenze temporanee sono assegnate dai singoli Dirigenti scolastici per il
    tempo strettamente necessario in relazione al posto da coprire e, comunque, fino a
    non oltre la data del termine delle lezioni nei casi di assenza del titolare, salvo
    proroga per la fruizione delle ferie; fino e non oltre al 31 luglio nei casi di posti
    vacanti e/o disponibili.
    D) per quanto riguarda le modalità d’interpello ai fini del conferimento delle
    supplenze temporanee si rinvia a quanto stabilito per il Personale ATA nel punto 1.2
    lett. H) della Sezione II del presente Allegato.
    E) La presa di servizio deve avvenire in giornata, salvo diverso termine assegnato
    dalla istituzione scolastica interessata. Contestualmente alla assunzione del servizio
    deve essere sottoscritto il contratto individuale, nonché la dichiarazione di
    incompatibilità, con l'obbligo della presentazione della documentazione di rito entro
    il termine assegnato. La documentazione di rito deve essere presentata anche in caso
    di supplenza che si concluda prima della scadenza dei giorni assegnati per
    presentarla, pena l'impossibilità di successiva riassunzione nella medesima e in altre
    istituzioni scolastiche.
    F) Sono esonerati dal presentare la documentazione di rito gli aspiranti che abbiano
    già presentato la documentazione in occasione di precedente assunzione nel
    medesimo anno scolastico.
    G) Le supplenze assegnate debbono essere rese pubbliche mediante indicazione
    all'Albo della scuola del nominativo dell’incaricato e della tipologia e durata
    dell’incarico. I relativi contratti devono essere trasmessi immediatamente al Servizio
    amministrazione e attività di supporto, per gli adempimenti di competenza.
    H) Nel caso di più periodi di assenza del titolare succedutisi senza soluzione di
    continuità, la supplenza deve essere prorogata a favore dello stesso supplente fino al
    rientro in servizio del titolare, al fine della salvaguardia del principio della continuità
    educativa. Al medesimo fine, nel caso in cui l’assenza del titolare si concluda con
    Pag. 22 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118
    l’inizio di periodo di sospensione della attività didattica (vacanze natalizie, pasquali,
    ecc.) o in corso di detto periodo, la supplenza viene conferita fino al giorno
    precedente l’inizio del periodo di sospensione della attività didattica medesima, e nel
    caso il titolare continui l’assenza senza riprendere servizio dal giorno della ripresa
    della attività didattica, viene riconfermata la stessa unità supplente, in funzione della
    esigenza primaria della continuità educativa sullo stesso alunno. Nel caso di non
    accettazione della proroga, o della riconferma, l’aspirante sarà dichiarato decaduto e
    perderà altresì il diritto al conferimento di altre supplenze temporanee, presso il
    medesimo istituto, per tutto l'anno scolastico.
    I) L'assunzione ha decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva
    assunzione del servizio. Il contratto di supplenza, sottoscritto da dipendente che, alla
    data di assunzione del servizio, si trovi in periodo di interdizione obbligatoria dal
    lavoro per gravidanza/puerperio (compresa la gravidanza a rischio), è valido ai soli
    fini giuridici e non economici, per tutto il periodo di durata dell’interdizione
    obbligatoria (o gravidanza a rischio) e, comunque, fino alla effettiva presa di servizio
    o alla sopraggiunta scadenza del contratto. E’ equiparata alla effettiva presa di
    servizio, con diritto al trattamento economico, oltre ai casi previsti per legge
    l’eventuale assenza a norma della disciplina sulla tutela della maternità (congedo
    parentale, malattia bambino), immediatamente successiva al termine dell’interdizione
    obbligatoria, che la dipendente chieda di usufruire con congruo anticipo.
    SEZIONE III
    MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE
    A.T.A. E
    ASSISTENTE EDUCATORE A TEMPO INDETERMINATO E
    DETERMINATO
    PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO LADINO DI FASSA
    1. NORME DI RIFERIMENTO
    Vedi quanto riportato nelle precedenti sezioni.
    - Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 ed in particolare l’art. 49 comma 2 lettera
    b) che affida al Sorastant de la scola ladina tra le altre funzioni quelle relative
    all’assunzione e alla gestione del personale docente e non docente della scola
    ladina, con esclusione del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e
    assistente educatore della scuola dell’infanzia e della scuola primaria dipendente
    comunale, a tempo indeterminato sulla base delle graduatorie provinciali;
    - Deliberazione della Giunta provinciale n. 1281 del 15 giugno 2007.
    2. ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
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    Per quanto riguarda le graduatorie da utilizzare per le assunzioni, i criteri e le
    modalità di assunzione si fa riferimento a quanto previamente stabilito nella Sezione
    I del presente allegato, salvo quanto di seguito disposto.
    A seguito dell’entrata in vigore della legge provinciale 5 del 2006 le assunzioni a
    tempo indeterminato e determinato del personale A.T.A. ed assistente educatore nelle
    scuole situate nelle località ladine della provincia di Trento vengono effettuate dal
    dirigente preposto all’istituzione scolastica e formativa ladina (Sorastant de la scola
    ladina) secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale nella deliberazione n.
    1281 del 15 giugno 2007 e di seguito richiamate. Le assunzioni in ruolo verranno
    effettuate sui posti che risultano a tal fine vacanti e disponibili per l’intero anno
    scolastico, dopo la conclusione delle operazioni di utilizzazione e di assegnazione
    provvisoria, attingendo dalle graduatorie provinciali vigenti.
    Viene in ogni caso data precedenza assoluta a coloro che sono in possesso della
    prova di accertamento della lingua e cultura ladina. Il Sorastant effettua pertanto le
    nomine a tempo indeterminato chiamando solamente gli iscritti alle graduatorie in
    possesso dell’attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina, prima delle
    operazioni di competenza del Servizio amministrazione e attività di supporto.
    Successivamente e simultaneamente verranno fatte le convocazioni nelle quali
    saranno assegnati sia i ruoli su posti provinciali e sia quelli su sede ladina non coperti
    da personale in possesso dell’attestato. A queste convocazioni dovrà essere presente
    il Sorastant o suo delegato per la stipula e la firma dei relativi contratti.
    La rinuncia ad una proposta di assunzione comporta il depennamento definitivo dalla
    relativa graduatoria. Coloro che vengono assunti a tempo indeterminato presso
    l’istituzione scolastica e formativa ladina, non possono nel medesimo anno scolastico
    accettare un incarico a tempo indeterminato o determinato dal Servizio
    amministrazione e attività di supporto e viceversa, pena decadenza dal relativo
    contratto e conseguente depennamento definitivo dalla relativa graduatoria.
    3. ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
    In base alla nuova normativa il Sorastant, per le assunzioni a tempo determinato, si
    avvale direttamente ed esclusivamente delle graduatorie d’istituto, formate in
    applicazione del regolamento per l’accesso all’impiego del personale ATA approvato
    con D.P.P. 12 giugno 2006 n. 11 – 64/Leg. ed in cui risultano inseriti coloro che
    optano per la scuola ladina di Fassa (sia in possesso dell’attestato di conoscenza della
    lingua ladina sia privi dello stesso).
    Anche per le assunzioni a tempo determinato il Sorastant procederà alle assunzioni
    prioritariamente nei confronti degli iscritti alle graduatorie che alla data del 30
    giugno dell’anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono le assunzioni abbia
    superato la prova di accertamento della lingua e cultura ladina (D.lgs 592 del 1993),
    mentre le disponibilità che residueranno verranno coperte attraverso chiamata di
    coloro non in possesso dell’attestato.
    Le operazioni di assegnazione degli incarichi annuali da parte del Sorastant devono
    compiersi previamente rispetto a quelle analoghe compiute dal Servizio
    amministrazione e attività di supporto. Ai candidati che non abbiano accettato
    Pag. 24 di 24 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S166-00118
    l’incarico offerto dal Sorastant può essere conferito incarico annuale da parte del
    Dirigente del Servizio amministrazione e attività di supporto.
    Per quanto riguarda l’utilizzo delle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato
    nei profili del personale ATA, coloro che dispongono dell’attestato di conoscenza
    della lingua ladina e si trovano nelle graduatorie per titoli hanno comunque
    precedenza su coloro che sono nelle graduatorie degli idonei non in possesso
    dell’attestato.
    Il Sorastant conferisce gli incarichi annuali e le supplenze temporanee secondo le
    modalità previste nella presente deliberazione.
     
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